Art. 264 – Codice di procedura penale – Provvedimenti in caso di mancata restituzione
[1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta inoppugnabile, se la richiesta di restituzione non è stata proposta o è stata respinta, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo siano depositati nell'ufficio del registro del luogo. Negli altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualità, nelle pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi a cura della cancelleria. Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichità o di arte, ne è ordinata la consegna al Ministero di grazia e giustizia.
2. L'autorità giudiziaria può disporre la vendita anche prima del termine indicato nel comma 1 o immediatamente dopo il sequestro, se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.
3. La somma ricavata dalla vendita è versata in deposito giudiziale nell'ufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso l'ufficio del registro, dedotte le spese indicate nell'articolo 265, sono devoluti dopo due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di avervi diritto.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 27052/2002
I termini previsti dall'art. 264, commi 1 e 3, c.p.p., rispettivamente di uno e due anni, a decorrere dai quali, in caso di mancata richiesta di restituzione dei beni sequestrati, può essere disposto il deposito presso l'ufficio del registro del denaro, dei titoli e dei valori di bollo oggetto di sequestro ovvero devoluta alla cassa delle ammende la somma ricavata dalla vendita, sono termini iniziali imposti al giudice dell'esecuzione e non determinano alcuna decadenza dalla facoltà, per gli aventi diritto, di richiedere la restituzione delle cose in sequestro o l'assegnazione del ricavato della vendita, facoltà che possono essere esercitate fino a quando non sia stato disposto il deposito o la vendita dei beni ovvero finché il ricavato non sia stato devoluto alla cassa delle ammende.
Cass. civ. n. 4245/1997
Il provvedimento con il quale l'autorità giudiziaria disponga, ai sensi dell'art. 264, comma secondo, c.p.p., l'anticipata vendita all'asta di una cosa a suo tempo sottoposta a sequestro preventivo, rientra fra le «ordinanze in materia di sequestro preventivo» avverso le quali l'art. 322 bis c.p.p. prevede l'esperibilità dell'appello.