Cass. pen. n. 4243 del 1 febbraio 2012

Testo massima n. 1


Nel giudizio abbreviato è utilizzabile la trascrizione/traduzione di intercettazioni di conversazioni (nella specie, "ambientali") depositata successivamente all'ammissione, ma prima del giudizio, poiché la prova processualmente utilizzabile è costituita dai nastri registrati, non già dalla loro trascrizione, che costituisce operazione puramente rappresentativa in forma grafica del contenuto della prova già acquisita attraverso la registrazione fonica; d'altro canto, anche l'attività di traduzione non presenta carattere additivo o manipolativo rispetto alla fonte probatoria originaria.

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