Art. 266 – Codice di procedura penale – Limiti di ammissibilità
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita [295 3] nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600 ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1 del medesimo codice, nonché dall’art. 609 undecies;
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517 quater e 633, secondo comma, del codice penale;
f-quater) delitto previsto dall'articolo 612 bis del codice penale.
f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti che può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita [295 comma 3-bis] solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa [103 5; 615 bis c.p.].
2-bis. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 15899/2021
Integra il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico la condotta di colui che si introduca, mediante uso di "password" modificate e contro la volontà del titolare, nel c.d. "cassetto fiscale" altrui, spazio virtuale del sistema informatico dell'Agenzia delle entrate di pertinenza esclusiva del contribuente, riconducibile alla nozione di domicilio informatico. (In motivazione, la Corte ha precisato che non rileva la pregressa autorizzazione all'accesso rilasciata dal titolare per vincolo familiare o affettivo e poi revocata mediante comportamenti concludenti). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 15/11/2018).
Cass. civ. n. 24576/2021
In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 615-ter, comma terzo, cod. pen., sono "di interesse pubblico" solo i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ossia destinati al servizio di una collettività indifferenziata e indeterminata di soggetti, e non anche quelli a vario titolo riconducibili all'esercizio di diritti, pur di rilevanza collettiva, costituzionalmente tutelati. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante nel caso di accesso abusivo al sito del fondatore di un movimento politico di livello nazionale utilizzato per la divulgazione delle idee di detto movimento).
Cass. civ. n. 29362/2020
L'intercettazione ambientale a mezzo "captatore informatico" installato in Italia su telefono collegato ad un gestore nazionale, non richiede l'attivazione di una rogatoria internazionale per il solo fatto che le conversazioni siano eseguite in parte all'estero, e temporaneamente registrate tramite wifi locale, a causa dello spostamento dell'apparecchio sul quale è inoculato il " malware", atteso che la captazione ha avuto origine e si è comunque realizzata in Italia, attraverso le centrali di ricezione presso la procura della Repubblica. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 07/11/2019).
Cass. civ. n. 2568/2020
I gravi "indizi di reato", presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni (nel caso di specie a mezzo di virus informatico), attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 31/03/2020).
Cass. civ. n. 35010/2020
In tema di intercettazioni ambientali a mezzo di captatore informatico ("trojan"), il riferimento al luogo di svolgimento dell'intercettazione tra presenti non costituisce presupposto di autorizzabilità, necessario ai fini del rispetto dell'art. 8 CEDU secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU, essendo, in via alternativa, consentito far ricorso all'indicazione del destinatario di essa ed in considerazione altresì della natura dinamica ed "itinerante" della captazione, che prescinde dal riferimento ai luoghi. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' LECCE, 20/03/2020).
Cass. civ. n. 15071/2019
I programmi informatici denominati "spy-software" che, se installati in modo occulto su un telefono cellulare, un "tablet" o un PC, consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo, rientrano tra gli "apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti" diretti all'intercettazione o all'impedimento di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, di cui all'art. 617-bis, comma primo, cod. pen., in quanto tale norma delinea una categoria aperta, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che, nel tempo, consentono di realizzare gli scopi vietati dalla legge.
Cass. civ. n. 36361/2019
In tema di reati edilizi, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ai fini dell'agibilità dell'immobile, la segnalazione certificata dell'ultimazione dei lavori può riguardare anche solo una parte di una più complessa edificazione autorizzata, sia che si tratti di plurimi edifici da costruire, sia che si tratti di una articolata costruzione ovvero di un unico immobile comprensivo di più unità immobiliari, ma non le opere parzialmente realizzate prive di finiture. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 28/05/2018).
Cass. civ. n. 1822/2018
I messaggi "WhatsApp" e gli "SMS" conservati nella memoria di un telefono cellulare sottoposto a sequestro hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicchè la loro acquisizione non costituisce attività di intercettazione disciplinata dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., atteso che quest'ultima esige la captazione di un flusso di comunicazioni in atto ed è, pertanto, attività diversa dall'acquisizione "ex post" del dato conservato nella memoria dell'apparecchio telefonico che documenta flussi già avvenuti.
Cass. civ. n. 19200/2017
Nel caso di intercettazione telefonica "a cornetta sollevata", la registrazione dei colloqui fra presenti, casualmente ascoltati nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata, anche prima dell'inizio della conversazione, è utilizzabile, non solo per l'applicazione di una misura cautelare, ma anche ai fini del giudizio.
Cass. civ. n. 39403/2017
In tema di intercettazioni ambientali, le operazioni di collocazione e disinstallazione del materiale tecnico necessario per eseguire le captazioni costituiscono atti materiali rimessi alla contingente valutazione della polizia giudiziaria, non essendo compito del pubblico ministero indicare le modalità dell'intrusione negli ambiti e luoghi privati ove verrà svolta l'intercettazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa documentazione delle operazioni svolte dalla polizia giudiziaria non dà luogo ad alcuna nullità od inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali). (Rigetta, App. Palermo, 29/06/2016).
Cass. civ. n. 53375/2017
La registrazione di colloqui tra gli indagati effettuata dalla polizia giudiziaria mediante l'impiego di un telefono cellulare non costituisce una intercettazione ambientale, ma una forma di memorizzazione su supporto informatico di un fatto storico direttamente percepito dal teste, utilizzabile in dibattimento come documento a supporto della memoria degli operanti. (Rigetta, Trib. lib. Roma, 08/05/2017).
Cass. civ. n. 48370/2017
Sono legittime le intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, di cui all'art. 266-bis cod. proc. pen., effettuate mediante l'istallazione di un captatore informatico (c.d. "trojan horse") all'interno di un computer collocato in un luogo di privata dimora.
Cass. civ. n. 26889/2016
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 del D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.
Cass. civ. n. 7634/2015
In tema d'intercettazioni telefoniche, il ricorso alla procedura dell'istradamento, e cioè il convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un nodo situato in Italia (e a maggior ragione di quelle in partenza dall'Italia verso l'estero, delle quali è certo che vengono convogliate a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale) non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività d'intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano, mentre è necessario il ricorso all'assistenza giudiziaria all'estero unicamente per gli interventi da compiersi all'estero per l'intercettazione di conversazioni captate solo da un gestore straniero.
Cass. civ. n. 37212/2014
Ai fini dell'acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico, l'obbligo di motivazione del provvedimento acquisitivo, stante il modesto livello di intrusione nella sfera di riservatezza delle persone, è soddisfatto anche con espressioni sintetiche, nelle quali si sottolinei la necessità dell'investigazione, in relazione al proseguimento delle indagini ovvero all'individuazione dei soggetti coinvolti nel reato, o si richiamino, con espressione indicativa della loro condivisione da parte dell'autorità giudiziaria, le ragioni esposte da quella di polizia. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto sufficientemente motivato il provvedimento acquisitivo con richiamo alla assoluta necessità dell'acquisizione ai fini del proseguimento delle indagini).
Cass. civ. n. 5073/2014
Qualora gli elementi a carico di un soggetto siano costituiti dalle dichiarazioni tra terzi, captate nel corso di operazioni di intercettazione, il giudice è chiamato ad un rigoroso apprezzamento delle risultanze processuali potenzialmente idonee ad invalidare il rilievo accusatorio delle dichiarazioni stesse. (Nella specie, relativa a traffico di stupefacenti, la Corte d'appello aveva identificato nel ricorrente il soggetto evocato da uno dei partecipanti alla conversazione, senza peraltro confutare le risultanze, di natura dichiarativa e documentale, che escludevano qualsiasi contatto o rapporto tra il ricorrente e il soggetto intercettato).
Cass. civ. n. 28602/2013
In tema di intercettazioni la nozione di "delitti di criminalità organizzata" di cui all'art. 12, d.l. n. 152 del 1991 (conv. in l. 203 del 1991), ricomprende nel suo ambito applicativo attività criminose diverse, purché realizzate da una pluralità di soggetti i quali, per la commissione del reato, abbiano costituito un apposito apparato organizzativo talchè sono ad essa riconducibili non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilati, ma tutte le fattispecie criminose di tipo associativo.
Cass. civ. n. 24219/2013
La rilevazione del numero di una utenza contattata, conservato nella memoria di un apparecchio di telefonia mobile, è una operazione non assimilabile all'acquisizione dei dati di traffico conservati presso il gestore dei servizi telefonici e non necessita, quindi, del decreto di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, potendo conseguire ad una mera attività di ispezione del telefono da parte della polizia giudiziaria.
Cass. civ. n. 8365/2013
In tema di intercettazioni ambientali, l'abitacolo di un autoveicolo non può essere considerato luogo di privata dimora, sì che, in tal caso, non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 6339/2013
Non è riconducibile alla nozione di intercettazione la registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, operata, sebbene clandestinamente, da un soggetto che ne sia partecipe o, comunque, sia ammesso ad assistervi, costituendo, invece, una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova. (La Corte ha specificato che tale principio non viene meno per la circostanza che l'autore della registrazione abbia previamente denunciato fatti di cui sia vittima, né può ritenersi che per ciò solo le successive registrazioni realizzate dal denunciante con il proprio cellulare fossero state concordate con la polizia giudiziaria).
Cass. civ. n. 21644/2013
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266, comma secondo, c.p.p., sollevata in relazione all'art. 14 della Costituzione, che statuisce il principio dell'inviolabilità del domicilio, perché la collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora costituisce una delle naturali modalità di attuazione delle intercettazioni, costituenti mezzo di ricerca della prova funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, tutelato dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 della Costituzione), con il quale il principio di inviolabilità del domicilio deve necessariamente coordinarsi, subendo la necessaria compressione, al pari di quanto previsto dall'art. 15 della Costituzione in tema di libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. (In motivazione, la S.C. ha osservato altresì che la previa autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione rende superflua l'indicazione da parte del giudice delle modalità da seguire nell'espletamento dell'attività materiale e tecnica da parte della polizia giudiziaria, e che la registrazione delle conversazioni intercettate offre la prova delle operazioni compiute nel luogo e nei tempi indicati dal giudice stesso e dal P.M.).
Cass. civ. n. 22276/2012
I risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per un reato rientrante tra quelli indicati nell'art. 266 c.p.p. sono utilizzabili anche relativamente ad altri reati per i quali si procede nel medesimo procedimento, pur se per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite. (Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile l'intercettazione, disposta per associazione a delinquere e corruzione, anche per il delitto di rivelazione di segreto di ufficio).
Cass. civ. n. 16289/2012
L'attività di intercettazione eseguita attraverso un programma emulatore - denominato "Daemon" - che crea periferiche virtuali, consentendo di accantonare i dati registrati in memoria e di differirne l'ascolto, al fine di prevenire il rilevamento del segnale audio da parte dei soggetti controllati e la sua neutralizzazione con apposita strumentazione di bonifica delle captazioni, non viola alcuna delle disposizioni esecutive delle operazioni di intercettazione, prescritte a pena di inutilizzabilità.
Cass. civ. n. 11189/2012
In sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile.
Cass. civ. n. 5956/2012
Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti anche quando nel corso dell'esecuzione intervenga una variazione dei luoghi in cui deve svolgersi la captazione, purché rientrante nella specificità dell'ambiente oggetto dell'intercettazione autorizzata. (Nella specie la captazione ambientale era stata trasferita dalla vettura oggetto di autorizzazione ad altra vettura successivamente acquistata dall'indagato sottoposto ad intercettazione).
Cass. civ. n. 4243/2012
Nel giudizio abbreviato è utilizzabile la trascrizione/traduzione di intercettazioni di conversazioni (nella specie, "ambientali") depositata successivamente all'ammissione, ma prima del giudizio, poiché la prova processualmente utilizzabile è costituita dai nastri registrati, non già dalla loro trascrizione, che costituisce operazione puramente rappresentativa in forma grafica del contenuto della prova già acquisita attraverso la registrazione fonica; d'altro canto, anche l'attività di traduzione non presenta carattere additivo o manipolativo rispetto alla fonte probatoria originaria.
Cass. civ. n. 1707/2012
Sono utilizzabili i risultati delle videoregistrazioni effettuate nel corso delle indagini all'interno di un bar e di una cornetteria, atteso che gli stessi non possono considerarsi luoghi di privata dimora.
Cass. civ. n. 13979/2009
Ai fini dell'ammissibilità dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti, l'abitacolo di una autovettura non può essere considerato luogo di privata dimora.
Cass. civ. n. 36359/2008
Condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite «in remoto » presso gli uffici della polizia giudiziaria. (In motivazione la Corte ha precisato, con riguardo all'attività di riproduzione e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario, che trattasi di operazione estranea alla nozione di «registrazione » la cui «remotizzazione » non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali ).
Cass. civ. n. 35003/2008
Ai fini dell'accertamento sulla sussistenza del dolo o della colpa grave rilevanti nel giudizio di riparazione per l'ingiusta detenzione, sono utilizzabili le intercettazioni "ambientali" riportate nell'ordinanza coercitiva, ma successivamente non utilizzate in dibattimento, non essendo state sottoposte a perizia.