Art. 266 – Codice di procedura penale – Limiti di ammissibilità

1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita [295 3] nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600 ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1 del medesimo codice, nonché dall’art. 609 undecies;
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517 quater e 633, secondo comma, del codice penale;
f-quater) delitto previsto dall'articolo 612 bis del codice penale.
f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti che può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita [295 comma 3-bis] solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa [103 5; 615 bis c.p.].

2-bis. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 22276/2012

I risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per un reato rientrante tra quelli indicati nell'art. 266 c.p.p. sono utilizzabili anche relativamente ad altri reati per i quali si procede nel medesimo procedimento, pur se per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite. (Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile l'intercettazione, disposta per associazione a delinquere e corruzione, anche per il delitto di rivelazione di segreto di ufficio).

Cass. civ. n. 16289/2012

L'attività di intercettazione eseguita attraverso un programma emulatore - denominato "Daemon" - che crea periferiche virtuali, consentendo di accantonare i dati registrati in memoria e di differirne l'ascolto, al fine di prevenire il rilevamento del segnale audio da parte dei soggetti controllati e la sua neutralizzazione con apposita strumentazione di bonifica delle captazioni, non viola alcuna delle disposizioni esecutive delle operazioni di intercettazione, prescritte a pena di inutilizzabilità.

Cass. civ. n. 11189/2012

In sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile.

Cass. civ. n. 5956/2012

Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti anche quando nel corso dell'esecuzione intervenga una variazione dei luoghi in cui deve svolgersi la captazione, purché rientrante nella specificità dell'ambiente oggetto dell'intercettazione autorizzata. (Nella specie la captazione ambientale era stata trasferita dalla vettura oggetto di autorizzazione ad altra vettura successivamente acquistata dall'indagato sottoposto ad intercettazione).

Cass. civ. n. 4243/2012

Nel giudizio abbreviato è utilizzabile la trascrizione/traduzione di intercettazioni di conversazioni (nella specie, "ambientali") depositata successivamente all'ammissione, ma prima del giudizio, poiché la prova processualmente utilizzabile è costituita dai nastri registrati, non già dalla loro trascrizione, che costituisce operazione puramente rappresentativa in forma grafica del contenuto della prova già acquisita attraverso la registrazione fonica; d'altro canto, anche l'attività di traduzione non presenta carattere additivo o manipolativo rispetto alla fonte probatoria originaria.

Cass. civ. n. 1707/2012

Sono utilizzabili i risultati delle videoregistrazioni effettuate nel corso delle indagini all'interno di un bar e di una cornetteria, atteso che gli stessi non possono considerarsi luoghi di privata dimora.

Cass. civ. n. 13979/2009

Ai fini dell'ammissibilità dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti, l'abitacolo di una autovettura non può essere considerato luogo di privata dimora.

Cass. civ. n. 36359/2008

Condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite «in remoto » presso gli uffici della polizia giudiziaria. (In motivazione la Corte ha precisato, con riguardo all'attività di riproduzione e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario, che trattasi di operazione estranea alla nozione di «registrazione » la cui «remotizzazione » non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali ).

Cass. civ. n. 35003/2008

Ai fini dell'accertamento sulla sussistenza del dolo o della colpa grave rilevanti nel giudizio di riparazione per l'ingiusta detenzione, sono utilizzabili le intercettazioni "ambientali" riportate nell'ordinanza coercitiva, ma successivamente non utilizzate in dibattimento, non essendo state sottoposte a perizia.

Cass. civ. n. 32851/2008

Ai fini dell'ammissibilità ed utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti di cui all'art. 266, comma secondo, c.p.p., la cella e gli ambienti penitenziari non sono luoghi di privata dimora, non essendo nel «possesso » dei detenuti, ai quali non compete alcuno ius excludendi alios tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può farne uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto.

Cass. civ. n. 4111/2008

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, non determina l'inutilizzabilità delle intercettazioni la circostanza che il verbale delle operazioni eseguite venga redatto in un luogo diverso da quello in cui viene effettuata la registrazione, né la predetta sanzione processuale può essere estesa all'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 89 att. c.p.p., tra cui non è compresa l'identificazione del luogo di redazione del verbale con quello in cui le registrazioni sono state materialmente eseguite.

Cass. civ. n. 15077/2007

In tema di intercettazioni telefoniche, l'omesso deposito del cosiddetto brogliaccio (documento consistente nella sintesi delle conversazioni intercettate eseguita dalla polizia giudiziaria che procede all'operazione) non è sanzionato da alcuna nullità, o inutilizzabilità delle intercettazioni medesime. (Mass. redaz.).

Cass. civ. n. 37372/2006

In tema di autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni telefoniche disposte ai sensi dell'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. con L. 12 luglio 1991 n. 203, l'emissione del decreto da parte di G.i.p. incompetente è priva di effetti sulla validità del provvedimento stesso poiché vale il principio generale, previsto dall'art. 26 comma primo c.p.p., per cui l'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite.

Cass. civ. n. 26795/2006

A differenza delle riprese visive in luoghi pubblici, le videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi in ambito domiciliare, siccome acquisite in violazione dell'art. 14 Cost., sono illegittime e processualmente inutilizzabili, né esse possono essere a tal fine qualificate come prova atipica ex art. 189 c.p.p., perché tale categoria presuppone comunque la formazione lecita della prova come necessaria condizione della sua ammissibilità.

Cass. civ. n. 16130/2002

La localizzazione tramite sistema satellitare (così detto GPS) degli spostamenti di un soggetto nei confronti del quale sono in corso indagini, benché comporti un controllo non poco invasivo a carico del soggetto medesimo, non è in alcun modo assimilabile alla attività di intercettazione, prevista dagli artt. 266 c.p.p. e non necessita quindi di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice per le indagini preliminari.

Cass. civ. n. 7724/2002

L'attività posta in essere dall'agente di polizia giudiziaria il quale, subito dopo l'arresto dell'indagato, risponda alle telefonate che pervengono all'apparecchio cellulare di quest'ultimo, non è qualificabile come «intercettazione» e non è, quindi, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 266 e seguenti c.p.p., giacché la presenza dell'indagato, comportando la piena consapevolezza, da parte sua, dell'interferenza in atto, esclude che la medesima presenti l'indispensabile requisito della insidiosità.

Cass. civ. n. 29628/2001

In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche, il decreto di convalida emesso dal Gip a seguito del provvedimento urgente adottato dal P.M., deve essere trasmesso al tribunale del riesame al fine di consentire, anche al soggetto interessato, il controllo sulla legalità delle intercettazioni effettuate. La mancata trasmissione del detto provvedimento, ancorché la sua esistenza possa essere desunta indirettamente, determina l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, senza che ciò dia anche luogo all'automatica inefficacia della misura cautelare in atto.

Cass. civ. n. 8458/2000

Ai fini dell'acquisizione dei tabulati contenenti i dati esterni identificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi informatici del gestore del servizio, è sufficiente il decreto motivato dell'autorità giudiziaria, non essendo necessaria, per il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, l'osservanza delle disposizioni relative alla intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui all'art. 266 ss. c.p.p.

Cass. civ. n. 776/2000

In tema di motivazione di decreti autorizzativi di attività di intercettazione, non essendo necessaria un'analitica esposizione degli elementi dai quali è dato desumere la probabilità della avvenuta consumazione di un reato, è consentito che detta motivazione (che ben può richiamare atti contenuti nella richiesta del P.M. o che siano comunque nella disponibilità delle parti) si esaurisca nella sommaria esposizione di tali elementi. Peraltro, un eventuale difetto di motivazione, potendo essere sanato dall'integrazione, effettuata secondo le regole generali, dal giudice dell'impugnazione cautelare, non dà luogo a nullità né ad inutilizzabilità.

Cass. civ. n. 6/2000

Ai fini dell'acquisizione dei tabulati contenenti i dati esterni identificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi informatici dal gestore del servizio è sufficiente il decreto motivato dell'autorita giudiziaria, non essendo necessaria, per il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, l'osservanza delle disposizioni relative all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui agli articoli 266 e seguenti cos. proc. pen. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che il controllo giurisdizionale sul provvedimento acquisitivo, che attiene ad un mezzo di ricerca della prova, si attua mediante la rilevabilità anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, dell'eventuale inutilizzabilità, essendo l'art. 191 c.p.p. applicabile anche alle c.d. prove “incostituzionali” perchè assunte con modalità lesive dei diritti fondamentali).

Cass. civ. n. 4401/1998

L'art. 266 c.p.p., autorizzando l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche nel corso di indagini relative a determinati reati, consente il controllo sia delle telefonate in arrivo su utenze italiane, sia delle telefonate che partono dall'Italia verso utenze straniere. Né il ricorso alla procedura del c.d. istradamento — convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un «nodo» posto in Italia — comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano.

Cass. civ. n. 3104/1998

Autorizzata la intercettazione delle conversazioni telefoniche è irrilevante l'oggetto delle registrazioni, purché realizzate con lo specifico mezzo in relazione al quale è stato concesso l'atto autorizzatorio nel rispetto dei presupposti di legge, per cui deve escludersi la inutilizzabilità del contenuto di conversazioni tra presenti, in luogo di quelle tra persone lontane, intercettate in modo anomalo o fortuito.

Cass. civ. n. 982/1998

Nel caso di intercettazione telefonica «a cornetta sollevata», la registrazione dei colloqui fra presenti non dipende da un'indebita violazione della privacy ma dal comportamento degli interlocutori, i quali, lasciando il ricevitore alzato, fanno sì che la loro conversazione - altrimenti percettibile solo tramite un'intercettazione ambientale - viaggi liberamente lungo la rete telefonica, rimanendo «scoperta» dal punto di vista della segretezza. Pertanto, il casuale ascolto di tale conversazione nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata è utilizzabile ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, non rientrando nella sfera di operatività degli artt. 15 Cost. e 266-271 c.p.p., che non sono applicabili nella specie.

Cass. civ. n. 21/1998

Poiché la stampa dei tabulati concernenti il flusso informatico relativo ai dati esterni al contenuto delle comunicazioni telefoniche costituisce la documentazione, in forma intelligibile, del flusso medesimo, la relativa acquisizione soggiace alla stessa disciplina delle garanzie di segretezza e libertà delle comunicazioni a mezzo di sistemi informatici di cui alla L. 23 dicembre 1993, n. 547 (che ha introdotto l'art. 266 bis e modificato l'art. 268 c.p.p.,), sicché il divieto di utilizzazione previsto dall'art. 271 c.p.p. è riferibile anche all'acquisizione dei tabulati predetti tutte le volte che avvenga in violazione dell'art. 267, cioé in assenza del prescritto decreto motivato. (In motivazione la Corte ha precisato che la legittima acquisizione dei tabulati in parola può essere disposta nel corso delle indagini preliminari dal pubblico ministero e dal giudice che procede — art. 267 c.p.p. — o dal giudice del dibattimento o di appello, rispettivamente ai sensi degli artt. 507 e 603 c.p.p.

Cass. civ. n. 3901/1997

In tema di applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 266 c.p.p. — secondo il quale l'intercettazione di comunicazione tra presenti, quando avvenga nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p., «è consentito solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa» — il concetto di privata dimora è più ampio di quello di casa di abitazione e comprende ogni luogo che venga adoperato, anche in modo contingente, per lo svolgimento di attività privata di qualsiasi specie: dunque, luogo adibito ad attività che ogni avente diritto ha facoltà di svolgere liberamente e legittimamente, senza turbative da parte di estranei che si ha il diritto di escludere. Alla stregua di tale definizione è evidente che la sala colloqui di un istituto di detenzione, quale pertinenza di questo, ne segue la condizione di luogo (lato sensu) pubblico, sotto il diretto ed immediato controllo dell'autorità carceraria che su essa esercita la vigilanza e cui soltanto compete lo ius excludendi, mentre al singolo detenuto residua soltanto la facoltà, autorizzata, di ricevere determinate visite. Ne consegue che deve escludersi che l'intercettazione ambientale in detta sala colloqui possa essere consentita solo nel caso in cui si abbia fondato motivo di ritenere che in essa si stia svolgendo l'attività criminosa.

Cass. civ. n. 5301/1996

In tema di intercettazioni telefoniche, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae alla valutazione del sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza.

Cass. civ. n. 12412/1995

L'adozione del nuovo rito per un procedimento che avrebbe dovuto proseguire, secondo l'art. 242 att. nuovo c.p.p., con quello precedentemente in vigore, non comporta nullità, stante il principio di tassatività delle nullità stesse, sancito da entrambi i codici. Peraltro, ove siano state acquisite prove non previste dall'ordinamento processuale abrogato, esse sono inutilizzabili ai fini della decisione. (Fattispecie in cui la sentenza era basata sui risultati delle intercettazioni ambientali, introdotte dal nuovo codice di procedura).

Cass. civ. n. 2533/1995

L'intercettazione di conversazioni effettuate via etere per mezzo di un apparecchio ricetrasmittente privo di concessione non sono soggette ad autorizzazione alcuna da parte dell'autorità giudiziaria, perché relative a comunicazioni non costituzionalmente garantite in quanto effettuate con mezzo illegale, il cui uso costituisce reato, ed in quanto prive del requisito della riservatezza, in quanto liberamente captabili da chiunque, nel raggio di irradiazione, si avvalga di un apparecchio ricevente sintonizzato sulla stessa lunghezza d'onda.

Cass. civ. n. 2164/1995

Il divieto di utilizzabilità a fini probatori delle registrazioni di conversazioni non debitamente autorizzate è posto a tutela del diritto, costituzionalmente garantito, al rispetto della vita privata da intromissioni estranee; l'esercizio di tale diritto postula, tuttavia, che l'accesso ai mezzi di comunicazione e l'uso degli stessi avvengano alle condizioni e con le modalità non vietate dalla legge: conseguentemente non è illegittima ed è perciò utilizzabile anche se effettuata senza l'autorizzazione del giudice, l'intercettazione di conversazioni svoltesi mediante apparecchi rice-trasmittenti non consentiti, il cui uso è penalmente sanzionato.

Cass. civ. n. 1367/1995

L'art. 266, comma 2, c.p.p., nel richiedere, come condizione atta a legittimare le intercettazioni ambientali in luoghi di privata dimora, che vi sia «fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa», non postula affatto che detta attività risulti, poi, essere stata effettivamente sussistente, essendo invece da considerare sufficiente, sulla base del testuale dettato normativo (oltre che della evidente ratio legis), che dell'attività in questione potesse, con giudizio ex ante, ragionevolmente ritenersi la sussistenza all'atto dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'effettuazione delle operazioni.

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