Cass. civ. n. 1483 del 21 gennaio 2025
Testo massima n. 1
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Espulsione del cittadino straniero - Trattenimento presso il CPR - Convalida o proroga - Onere della prova - Riparto - Valutazione del giudice - Contenuto.<br>ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere
In tema di procedimento per la convalida o la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un Paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato; al fine di detto controllo è onere dell'amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre spetta all'interessato documentare le proprie deduzioni inerenti all'illegittimità della misura applicata e/o dei provvedimenti presupposti, pur se il giudice, a fronte di opposizioni circostanziate, ha comunque un obbligo di approfondimento istruttorio, anche officioso o relativo ad elementi non specificamente a lui devoluti come tema d'indagine, ma desumibili dal fascicolo, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura.
Massime precedenti
Normativa correlata
Costituzione art. 10
Costituzione art. 13
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 3 CORTE COST. PENDENTE
DPR 31/08/1999 num. 394 art. 20 com. 1 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.