Cass. pen. n. 11189 del 22 marzo 2012

Testo massima n. 1


In sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile.

Testo massima n. 2


In tema di intercettazioni telefoniche, è irrilevante che la richiesta di autorizzazione del P.M., nonostante l'urgenza prospettata, sia stata accolta dal G.i.p. con ritardo, e che a ciò abbia fatto seguito altro ritardo nell'adozione del decreto esecutivo, ovvero nella materiale esecuzione del provvedimento da parte della Polizia giudiziaria.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE