Cass. pen. n. 7724 del 27 febbraio 2002
Testo massima n. 1
L'attività posta in essere dall'agente di polizia giudiziaria il quale, subito dopo l'arresto dell'indagato, risponda alle telefonate che pervengono all'apparecchio cellulare di quest'ultimo, non è qualificabile come «intercettazione» e non è, quindi, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 266 e seguenti c.p.p., giacché la presenza dell'indagato, comportando la piena consapevolezza, da parte sua, dell'interferenza in atto, esclude che la medesima presenti l'indispensabile requisito della insidiosità.
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