Cass. civ. n. 14849 del 28 maggio 2024

Testo massima n. 1


POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IMPIANTI ED ESERCIZIO Impianti di telecomunicazione - Installazione su sede stradale - Canone imposto dal codice della strada - Entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche - Persistenza del principio di onerosità - Fondamento - Fattispecie.


In tema di installazione di impianti di telecomunicazione lungo le sedi autostradali, il principio di onerosità dell'uso della sede stradale da parte di operatori di telecomunicazioni, previsto dagli artt. 25 e 27 del codice della strada, è rimasto fermo anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 259 del 2003, che all'art. 94, con norma speciale rispetto al precedente art. 93, prevede che tali forme di occupazione ad uso pubblico della sede o delle strutture autostradali danno luogo ad una servitù, imposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo pagamento di un'indennità quantificata dall'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio. (Principio applicato con riferimento ad attraversamenti di linee di telecomunicazioni che, pur non interessando direttamente la rete autostradale, erano trasversali ad essa, essendo posti al di sopra ovvero al di sotto della stessa, all'interno di sottopassi).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 8453 del 2019

Normativa correlata

Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 93 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 94 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 91 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 25
Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 27

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