Cass. pen. n. 4401 del 21 ottobre 1998
Testo massima n. 1
L'art. 266 c.p.p., autorizzando l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche nel corso di indagini relative a determinati reati, consente il controllo sia delle telefonate in arrivo su utenze italiane, sia delle telefonate che partono dall'Italia verso utenze straniere. Né il ricorso alla procedura del c.d. istradamento — convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un «nodo» posto in Italia — comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano.
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