Cass. pen. n. 3104 del 11 marzo 1998
Testo massima n. 1
Autorizzata la intercettazione delle conversazioni telefoniche è irrilevante l'oggetto delle registrazioni, purché realizzate con lo specifico mezzo in relazione al quale è stato concesso l'atto autorizzatorio nel rispetto dei presupposti di legge, per cui deve escludersi la inutilizzabilità del contenuto di conversazioni tra presenti, in luogo di quelle tra persone lontane, intercettate in modo anomalo o fortuito.
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