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Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 17 del 21 settembre 2000

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 17 del 21 settembre 2000

Testo massima n. 1

Il vizio di motivazione di un’ordinanza dibattimentale diversa da quella dichiarativa della contumacia non può mai tradursi in una ragione di nullità del giudizio, specie quando il giudice abbia ribadito la decisione dibattimentale con la sentenza conclusiva, rielaborandone l’apparato giustificativo.

Testo massima n. 2

In ipotesi di contestazione, in unico capo di accusa, di imputazione di associazione per delinquere o di singoli episodi di fatti di reato, alla cui realizzazione il sodalizio criminoso sia ritenuto finalizzato, il giudice del merito, qualora ritenga non provato il reato associativo, ben può affermare la responsabilità per uno o più tra i reati fine, purché il «fatto» sia compiutamente descritto, nelle sue componenti oggettive e soggettive, anche se sia stata omessa la specifica indicazione della disposizione che prevede e punisce il reato fine.

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