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Art. 478 — Questioni incidentali

Art. 478 — Questioni incidentali

1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi previsti dall’articolo 491.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 38240/2002

Qualora venga lamentata la falsità di un verbale di dibattimento [nella specie, in ordine all’erronea indicazione della data di rinvio dell’udienza], il giudice non può né disattendere il contenuto della denuncia sul rilievo della valenza documentale dell’atto a norma dell’art. 2700 c.c., né sospendere il procedimento, stante l’esclusione di una pregiudiziale penale, ma deve verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell’ambito del procedimento stesso, senza che la sua decisione faccia stato in altro processo e perciò possa pregiudicare l’accertamento eventuale di responsabilità per il delitto di falso.

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Cass. pen. n. 17/2000

Il vizio di motivazione di un’ordinanza dibattimentale diversa da quella dichiarativa della contumacia non può mai tradursi in una ragione di nullità del giudizio, specie quando il giudice abbia ribadito la decisione dibattimentale con la sentenza conclusiva, rielaborandone l’apparato giustificativo.

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