14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3323 del 15 giugno 1999
Testo massima n. 1
La proroga tardiva dell’autorizzazione ad intercettare conversazioni non può valere a legittimare ex post la mancanza di autorizzazione e a consentire l’utilizzazione delle intercettazioni svoltesi
medio tempore, ma ha soltanto efficacia per il futuro, alla stregua di nuova autorizzazione. [ Fattispecie concernente l’emissione di provvedimento coercitivo basato su indizi ricavati anche dal contenuto di intercettazioni svoltesi in periodo di carenza di autorizzazione; in relazione ad essa, la S.C. ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al giudice di merito per la valutazione di persistenza, in relazione al residuo materiale di indagine, della gravità indiziaria ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]