Art. 267 – Codice di procedura penale – Presupposti e forme del provvedimento
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile espone con autonoma valutazione le ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati [191].
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2.
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria. [L’ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma dell’articolo 268, comma 2-bis, informando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni].
5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 31849/2020
In tema di intercettazioni mediante utilizzo di "captatore informatico", la previsione dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 - che impone di indicare nel decreto di autorizzazione le "ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini" - si applica, a norma dell'art. 9, d.lgs. cit., come modificato, da ultimo, dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, ai soli procedimenti iscritti dal 1 settembre 2020, con la conseguenza che i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data, per il principio "tempus regit actum", sono soggetti alla disciplina previgente che, secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 26889 del 2016, non prevede uno specifico onere motivazionale. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' LECCE, 20/03/2020).
Cass. civ. n. 2568/2020
I gravi "indizi di reato", presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni (nel caso di specie a mezzo di virus informatico), attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 31/03/2020).
Cass. civ. n. 48543/2018
La mancanza di motivazione dei decreti che autorizzano o prorogano le operazioni di intercettazioni telefoniche o tra presenti e di quelli che convalidano i decreti emessi in caso d'urgenza dal pubblico ministero, così come la motivazione meramente apparente, comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto apparente la motivazione dei decreti di convalida e di proroga contenuta in moduli prestampati – compilati a penna solo quanto al numero del procedimento e dei decreti, al nome del giudice, alla data del decreto da convalidare e della richiesta di proroga, al numero dell'utenza interessata e al nome del suo utilizzatore – e consistente in una formula di stile, utilizzabile per qualsiasi atto da convalidare o da prorogare, sostanzialmente ripetitiva della formula normativa, in quanto non espressiva dell'"iter" cognitivo e valutativo seguito dal giudice per la delibazione della richiesta).
Cass. civ. n. 1407/2017
In tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti autorizzativi deve necessariamente dar conto delle ragioni che impongono l'intercettazione di una determinata utenza telefonica, facente capo ad una specifica persona, indicando il collegamento tra l'indagine in corso e la medesima persona, affinchè possa essere verificata, alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del provvedimento, la sua adeguateza rispetto alla funzione di garanzia prescritta dall'art. 15, comma secondo, Cost.
Cass. civ. n. 46953/2017
In tema di autorizzazione di intercettazioni ambientali, la valutazione dei gravi indizi di reato può fondarsi su relazioni di servizio redatte da un ausiliario di polizia giudiziaria aventi ad oggetto il contenuto di conversazioni a cui egli abbia partecipato, e quindi fatti da lui immediatamente percepiti, non ravvisandosi, in tal caso, la violazione del divieto di testimonianza "de relato".
Cass. civ. n. 42763/2015
In tema di presupposti per l'autorizzazione a disporre intercettazioni telefoniche, i gravi indizi richiesti dall'art. 267, comma primo cod.proc.pen., non attengono alla colpevolezza di un determinato soggetto ma alla esistenza di un reato; ne consegue che per sottoporre l'utenza di una persona ad intercettazione non è necessario che gli stessi riguardino anche la riferibilità a questa del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili intercettazioni telefoniche disposte nei confronti di indagato nei confronti del quale, al momento del provvedimento autorizzativo, non risultavano elementi indiziari ma solo dichiarazioni provenienti da fonte confidenziale).
Cass. civ. n. 14954/2015
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il presupposto della sussistenza dei gravi indizi di reato, non va inteso in senso probatorio (ossia come valutazione del fondamento dell'accusa), ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche.
Cass. civ. n. 39766/2014
In tema di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1-bis e 203, comma 1-bis, cod. proc. pen., soltanto quando esse abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità; il divieto di utilizzo della fonte confidenziale, tuttavia, non è esteso anche ai dati utili per individuare i soggetti da intercettare, sempre che risulti l'elemento obiettivo dell'esistenza del reato e sia indicato il collegamento tra l'indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione.
Cass. civ. n. 12458/2014
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima l'autorizzazione conferita dal Gip a fronte della sola richiesta di convalida del decreto, emesso in via d'urgenza, dal Pubblico Ministero, allorquando tale istanza, riferendosi ad una situazione non destinata ad esaurirsi nel ristretto contesto temporale oggetto del decreto d'urgenza, contiene implicitamente anche la richiesta di procedere alle captazioni.
Cass. civ. n. 8076/2014
I gravi "indizi di reato", presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine.
Cass. civ. n. 8739/2013
In tema di intercettazioni telefoniche, in assenza di autorizzazione della Camera di appartenenza, non può escludersi l'utilizzabilità nei confronti del terzo delle conversazioni captate sull'utenza nella sua disponibilità cui abbia preso parte casualmente un parlamentare, anche dopo che quest'ultimo sia stato identificato come interlocutore del soggetto intercettato, salvo che si accerti che le stesse erano finalizzate ad intercettare indirettamente il parlamentare.
Cass. civ. n. 1258/2013
Il ricorso alle fonti confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determina l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche qualora esse rappresentino l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, mentre il loro utilizzo è legittimo per avviare l'attività investigativa o per estenderne l'ambito alla ricerca di ulteriori elementi. (Fattispecie nella quale è stata confermata la gravità del quadro indiziario, relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti, basato su investigazioni che avevano tratto lo spunto da informazioni confidenziali e corroborate dai risultati delle operazioni di polizia giudiziaria susseguenti).
Cass. civ. n. 16289/2012
L'attività di intercettazione eseguita attraverso un programma emulatore - denominato "Daemon" - che crea periferiche virtuali, consentendo di accantonare i dati registrati in memoria e di differirne l'ascolto, al fine di prevenire il rilevamento del segnale audio da parte dei soggetti controllati e la sua neutralizzazione con apposita strumentazione di bonifica delle captazioni, non viola alcuna delle disposizioni esecutive delle operazioni di intercettazione, prescritte a pena di inutilizzabilità.
Cass. civ. n. 1217/2009
L'omessa attestazione nel provvedimento dell'orario di deposito del decreto di intercettazione emesso d'urgenza dal pubblico ministero, nonchè la mancanza di analoga attestazione nel provvedimento di convalida del G.i.p., non impediscono l'utilizzazione dei risultati delle operazioni di intercettazione, non trattandosi di adempimenti prescritti dalla legge a pena d'inutilizzabilità.
Cass. civ. n. 46056/2008
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova. (Principio affermato, nella specie, relativamente ad intercettazioni disposte nell'ambito d'indagini sulla criminalità organizzata, per cui era richiesta la sola presenza di "sufficienti indizi di reato", ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 152 del 1991, conv. con modif. in L. n. 203 del 1991).
Cass. civ. n. 45700/2008
In tema di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche, nella nozione di urgenza, come requisito di legittimità del decreto emesso dal P.M., rientrano, di norma, anche le "eccezionali ragioni di urgenza" richieste dalla legge per l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica, con la conseguenza che la motivazione sul primo requisito dà al contempo conto anche della sussistenza del secondo, e che la convalida del decreto d'intercettazione preclude ogni questione circa i requisiti per il ricorso agli impianti esterni.
Cass. civ. n. 35043/2007
In tema di inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni telefoniche disposte in altri procedimenti ed acquisite al procedimento in corso è onere della parte produrre al giudice gli elementi dai quali si desume l'eccepita inutilizzabilità. (Nella specie la Corte ha ritenuto fosse onere del ricorrente, che lamentava la mancata acquisizione del decreto di autorizzazione delle intercettazioni provenienti da altro procedimento, esibirlo ai fini della verifica circa la dedotta illegittimità dell'atto).
Cass. civ. n. 33810/2007
La distruzione delle documentazione delle intercettazioni, i cui risultati non possono essere utilizzati a norma dell'art. 271, commi primo e secondo, c.p.p., non può essere disposta in esecuzione di una dichiarazione di inutilizzabilità intervenuta nel procedimento incidentale de libertate perché presuppone una statuizione di inutilizzabilità processualmente insuscettibile di modifiche, che faccia escludere la possibilità di utilizzazione futura nell'ambito del processo.
Cass. civ. n. 26500/2007
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, la tardività del provvedimento giudiziale di convalida del decreto, con cui il pubblico ministero dispone nei casi di urgenza l'intercettazione, rende inutilizzabili soltanto i risultati delle operazioni già compiute e non anche i risultati delle operazioni intercettative successive.
Cass. civ. n. 42178/2006
Presupposti della intercettazione sono la sua indispensabilità ai fini delle indagini e la sussistenza dei gravi indizi di reato. Tale secondo requisito va inteso non in senso probatorio (ossia come valutazione del fondamento dell'accusa), ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche, richiedendosi una ricognizione sommaria degli elementi dai quali sia dato desumere la probabilità dell'avvenuta consumazione di un reato e non un'esposizione analitica, né tanto meno l'evidenziazione di un esame critico degli stessi.
Cass. civ. n. 31221/2006
Il decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, emesso in via di urgenza dal pubblico ministero, non è affetto da nullità, e meno ancora può dirsi inesistente, se manca della sottoscrizione dell'ausiliario attestante il deposito presso la segreteria, sempre che risulti da altri elementi del pari fidefacenti, e quindi anche dalle formalità di ricezione presso l'ente gestore dei servizi di telefonia, il momento in cui esso ha assunto rilevanza esterna.
Cass. civ. n. 1848/2006
I gravi «indizi di reato» (e non di reità) che, ai sensi dell'articolo 267 c.p.p., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicchè per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine.
Cass. civ. n. 32469/2005
I «casi di urgenza» che abilitano il pubblico ministero ad emettere il decreto di intercettazione di conversazione o comunicazioni a norma dell'art. 267, comma 2, c.p.p. comprendono, di norma, le «eccezionali ragioni di urgenza» che legittimano, ai sensi dell'art. 268, comma 3, c.p.p., l'esecuzione delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, qualora siano insufficienti o inidonei quelli installati presso la procura della Repubblica. Ne consegue che, in primo luogo, la motivazione circa la sussistenza dell'urgenza ex art. 267, comma 2, vale anche ai fini di cui all'art. 268, comma 3, c.p.p., ove le ragioni addotte a sostegno della ritenuta necessità di attivare immediatamente le operazioni di intercettazione appaiono incompatibili sia con la normale procedura di richiesta dell'autorizzazione, come previsto in via ordinaria dall'art. 267, comma 1, c.p.p., sia con l'attesa del realizzarsi di una condizione di sufficienza o idoneità degli impianti installati presso la procura della Repubblica; in secondo luogo, ove il decreto emesso dal pubblico ministero sia convalidato dal giudice, non può più farsi questione circa la sussistenza o meno dei requisiti dell'urgenza tanto ai fini di cui all'art. 267, comma 2, quanto a quelli di cui all'art. 268, comma 3, c.p.p. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 21999/2005
Il vizio della motivazione del provvedimento del pubblico ministero che dispone l'esecuzione delle operazioni di intercettazioni telefoniche ed ambientali mediante apparati diversi da quelli esistenti presso l'ufficio della procura della Repubblica, non rientra fra quelli assoluti ed insanabili, ma tra quelli a regime intermedio, sicché non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità ove esso non sia stato denunciato nei motivi di appello. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 10881/2005
In tema di presupposti sulla cui base può essere adottato il provvedimento autorizzatorio delle intercettazioni, benché l'articolo 267, comma 1, del c.p.p. individui, tra questi, quello dei «gravi indizi di reato» (o dei «sufficienti indizi», allorché si verta in ipotesi di reati di criminalità organizzata: articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203), è escluso che a quel presupposto possa essere attribuito un connotato di tipo «probatorio» in chiave di prognosi, seppure indiziaria, di colpevolezza, posto che ciò che è dirimente è l'esistenza (in chiave altamente probabilistica o, nel caso dei reati di criminalità organizzata, nel più ristretto ambito della sufficienza indiziaria) di un «fatto storico» integrante una determinata ipotesi di reato, il cui accertamento imponga l'adozione del mezzo di ricerca della prova, da circoscrivere di particolari garanzie in ragione della peculiare invasività del mezzo rispetto all'area dei valori presidiati dall'articolo della Costituzione. Da ciò deriva che il legislatore, mirando a prevenire qualsiasi uso non necessario di uno strumento tanto insidioso per la sfera della libertà e segretezza delle comunicazioni, espressamente prescrive soltanto un controllo penetrante circa l'esistenza delle esigenze investigative e la finalizzazione delle intercettazioni al relativo soddisfacimento; senza, quindi, alcun riferimento alla delibazione, nel merito, di una ipotesi accusatoria, che può ancora non avere trovato una sua consistenza. In una tale prospettiva, la motivazione del decreto non deve esprimere una valutazione sulla fondatezza dell'accusa, ma solo un vaglio di effettiva serietà del progetto investigativo, conseguendone che la principale funzione di garanzia della motivazione del decreto risiede nell'individuazione della specifica vicenda criminosa cui l'autorizzazione si riferisce, in modo da prevenire il rischio di autorizzazione in bianco.
Cass. civ. n. 2563/2005
I «casi di urgenza» che, ai sensi dell'art. 267, comma 2, c.p.p., abilitano il pubblico ministero a disporre l'effettuazione di operazioni di intercettazione di comunicazione, comprendono, di norma, anche le «eccezionali ragioni di urgenza» che, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 3, c.p.p., legittimano l'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica, di tal che la motivazione circa il requisito dell'urgenza previsto dalla prima delle citate disposizioni normative assorbe quella richiesta dalla seconda. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 45189/2004
Ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il «diverso» procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime.
Cass. civ. n. 1625/2003
In materia di intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nell'ambito di procedimenti riguardanti delitti di criminalità organizzata, la motivazione del decreto autorizzativo del Gip in ordine al presupposto dei «sufficienti indizi di reato», previsto dall'art. 13 della L. 12 luglio 1991 n. 203 — che ha innovato sul punto l'originaria disciplina contenuta nell'art. 267 c.p.p. — deve contenere la sintetica illustrazione degli elementi essenziali di indagine, sì da consentire alle parti e al giudice del riesame di stabilire la ritualità del provvedimento adottato, e può legittimamente recepire, previo adeguato vaglio critico, le risultanze delle informative redatte dalla polizia giudiziaria.
Cass. civ. n. 40790/2002
Il decreto con cui il pubblico ministero dispone l'intercettazione di comunicazioni tra presenti non deve contenere l'indicazione dei soggetti che interverranno nella fase esecutiva dell'attività intercettativa, in quanto la legge non impone tale specificazione, ma richiede solo l'indicazione delle modalità e della durata delle operazioni.
Cass. civ. n. 32667/2002
È legittima la motivazione per relationem dei provvedimenti adottati dal giudice in materia di intercettazione di comunicazioni quando l'atto al quale si fa riferimento sia a sua volta congruamente motivato, nonché conosciuto o conoscibile dall'interessato, e la motivazione del giudice sia, inoltre, tale da dimostrare che egli abbia preso cognizione delle ragioni esposte nell'atto anzidetto e le abbia meditate e ritenute coerenti alla propria decisione.