Art. 267 – Codice di procedura penale – Presupposti e forme del provvedimento

1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile espone con autonoma valutazione le ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati [191].

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2.

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria. [L’ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma dell’articolo 268, comma 2-bis, informando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni].

5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 8739/2013

In tema di intercettazioni telefoniche, in assenza di autorizzazione della Camera di appartenenza, non può escludersi l'utilizzabilità nei confronti del terzo delle conversazioni captate sull'utenza nella sua disponibilità cui abbia preso parte casualmente un parlamentare, anche dopo che quest'ultimo sia stato identificato come interlocutore del soggetto intercettato, salvo che si accerti che le stesse erano finalizzate ad intercettare indirettamente il parlamentare.

Cass. civ. n. 46056/2008

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova. (Principio affermato, nella specie, relativamente ad intercettazioni disposte nell'ambito d'indagini sulla criminalità organizzata, per cui era richiesta la sola presenza di "sufficienti indizi di reato", ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 152 del 1991, conv. con modif. in L. n. 203 del 1991).

Cass. civ. n. 42178/2006

Presupposti della intercettazione sono la sua indispensabilità ai fini delle indagini e la sussistenza dei gravi indizi di reato. Tale secondo requisito va inteso non in senso probatorio (ossia come valutazione del fondamento dell'accusa), ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche, richiedendosi una ricognizione sommaria degli elementi dai quali sia dato desumere la probabilità dell'avvenuta consumazione di un reato e non un'esposizione analitica, né tanto meno l'evidenziazione di un esame critico degli stessi.

Cass. civ. n. 21999/2005

Il vizio della motivazione del provvedimento del pubblico ministero che dispone l'esecuzione delle operazioni di intercettazioni telefoniche ed ambientali mediante apparati diversi da quelli esistenti presso l'ufficio della procura della Repubblica, non rientra fra quelli assoluti ed insanabili, ma tra quelli a regime intermedio, sicché non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità ove esso non sia stato denunciato nei motivi di appello. (Mass. redaz.).

Cass. civ. n. 10881/2005

In tema di presupposti sulla cui base può essere adottato il provvedimento autorizzatorio delle intercettazioni, benché l'articolo 267, comma 1, del c.p.p. individui, tra questi, quello dei «gravi indizi di reato» (o dei «sufficienti indizi», allorché si verta in ipotesi di reati di criminalità organizzata: articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203), è escluso che a quel presupposto possa essere attribuito un connotato di tipo «probatorio» in chiave di prognosi, seppure indiziaria, di colpevolezza, posto che ciò che è dirimente è l'esistenza (in chiave altamente probabilistica o, nel caso dei reati di criminalità organizzata, nel più ristretto ambito della sufficienza indiziaria) di un «fatto storico» integrante una determinata ipotesi di reato, il cui accertamento imponga l'adozione del mezzo di ricerca della prova, da circoscrivere di particolari garanzie in ragione della peculiare invasività del mezzo rispetto all'area dei valori presidiati dall'articolo della Costituzione. Da ciò deriva che il legislatore, mirando a prevenire qualsiasi uso non necessario di uno strumento tanto insidioso per la sfera della libertà e segretezza delle comunicazioni, espressamente prescrive soltanto un controllo penetrante circa l'esistenza delle esigenze investigative e la finalizzazione delle intercettazioni al relativo soddisfacimento; senza, quindi, alcun riferimento alla delibazione, nel merito, di una ipotesi accusatoria, che può ancora non avere trovato una sua consistenza. In una tale prospettiva, la motivazione del decreto non deve esprimere una valutazione sulla fondatezza dell'accusa, ma solo un vaglio di effettiva serietà del progetto investigativo, conseguendone che la principale funzione di garanzia della motivazione del decreto risiede nell'individuazione della specifica vicenda criminosa cui l'autorizzazione si riferisce, in modo da prevenire il rischio di autorizzazione in bianco.

Cass. civ. n. 1625/2003

In materia di intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nell'ambito di procedimenti riguardanti delitti di criminalità organizzata, la motivazione del decreto autorizzativo del Gip in ordine al presupposto dei «sufficienti indizi di reato», previsto dall'art. 13 della L. 12 luglio 1991 n. 203 — che ha innovato sul punto l'originaria disciplina contenuta nell'art. 267 c.p.p. — deve contenere la sintetica illustrazione degli elementi essenziali di indagine, sì da consentire alle parti e al giudice del riesame di stabilire la ritualità del provvedimento adottato, e può legittimamente recepire, previo adeguato vaglio critico, le risultanze delle informative redatte dalla polizia giudiziaria.

Cass. civ. n. 40790/2002

Il decreto con cui il pubblico ministero dispone l'intercettazione di comunicazioni tra presenti non deve contenere l'indicazione dei soggetti che interverranno nella fase esecutiva dell'attività intercettativa, in quanto la legge non impone tale specificazione, ma richiede solo l'indicazione delle modalità e della durata delle operazioni.

Cass. civ. n. 32667/2002

È legittima la motivazione per relationem dei provvedimenti adottati dal giudice in materia di intercettazione di comunicazioni quando l'atto al quale si fa riferimento sia a sua volta congruamente motivato, nonché conosciuto o conoscibile dall'interessato, e la motivazione del giudice sia, inoltre, tale da dimostrare che egli abbia preso cognizione delle ragioni esposte nell'atto anzidetto e le abbia meditate e ritenute coerenti alla propria decisione.

Cass. civ. n. 30082/2002

È utilizzabile, anche senza che vi sia stato provvedimento dell'autorità giudiziaria, il contenuto di colloqui privati registrati su nastro magnetico da uno degli interlocutori, a nulla rilevando né che la registrazione sia stata da lui effettuata su richiesta della polizia giudiziaria, né che egli stesso agisca utilizzando materiale da questa fornito ovvero addirittura appartenga alla polizia giudiziaria, sempre che il partecipante si limiti solo a registrare la conversazione, senza utilizzare apparecchi mediante i quali terzi estranei e, in particolare, la polizia possano captarne il contenuto durante il suo svolgimento e procedere all'ascolto diretto, perché in tal caso sussisterebbe una vera e propria intromissione nella sfera di segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiata e si realizzerebbe indirettamente una intercettazione ambientale senza la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Cass. civ. n. 17832/2001

È legittimo e non abbisognevole di convalida il provvedimento con il quale il pubblico ministero, perdurando la validità del decreto con il quale il giudice abbia ritualmente autorizzato l'intercettazione di comunicazioni effettuate da taluno mediante un apparecchio telefonico mobile, disponga la prosecuzione delle operazioni su apparecchio contrassegnato da un numero di scheda telefonica diverso da quello originariamente indicato nel summenzionato decreto ma comunque sempre in uso al medesimo oggetto.

Cass. civ. n. 795/2000

In caso di provvedimento applicativo di misura cautelare personale basato sul risultato di intercettazioni telefoniche o ambientali, avverso il quale sia stata esperita la procedura di riesame conclusasi con la conferma di detto provvedimento, non è deducibile per la prima volta, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso la decisione del Tribunale del riesame, l'inutilizzabilità delle suddette intercettazioni, quando si voglia farla derivare da un asserito difetto di motivazione del decreto di autorizzazione, precedentemente mai denunciato.

Cass. civ. n. 9428/1999

I gravi indizi che, ai sensi dell'art. 267, comma 1, c.p.p. costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni, attengono all'esistenza del reato e non alla colpevolezza di un determinato soggetto; per procedere ad intercettazione non è pertanto necessario che i detti indizi siano a carico dei soggetti le cui comunicazioni debbano essere, a fine di indagine, intercettate.

Cass. civ. n. 8645/1999

I decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche non abbisognano di alcuna motivazione in quanto traggono la propria legittimità dal provvedimento originario cui implicitamente rinviano per ogni necessaria indicazione.

Cass. civ. n. 3541/1999

In materia di intercettazione di comunicazioni, nessuna norma dispone, tanto meno a pena di nullità (o di inutilizzabilità), che le operazioni debbano avere inizio nel giorno prefissato dal P.M. Quel che importa è - per intuitive ragioni di necessario contenimento temporale della invasione della sfera privata - che sia rispettato l'arco di tempo, normalmente espresso in giorni, entro il quale le operazioni si debbono svolgere.

Cass. civ. n. 2780/1999

In tema di intercettazioni, l'obbligo di motivazione del provvedimento di autorizzazione o proroga non può ritenersi correttamente adempiuto dal giudice attraverso il semplice riferimento alla richiesta del P.M.; tuttavia, in presenza di una richiesta, proveniente dall'organo di accusa, che appaia esaustiva ed ampiamente argomentata, non incorre nel vizio di motivazione il provvedimento del giudice che ne recepisce il contenuto, facendo emergere che esso è stato criticamente valutato ed assimilato.

Cass. civ. n. 2507/1999

Il difetto (ed a maggior ragione l'insufficienza) di motivazione del decreto di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche non è deducibile per la prima volta in sede di ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa della misura disposta sulla base dell'esito delle suddette intercettazioni.

Cass. civ. n. 2505/1999

In tema di decreto di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche è legittima la motivazione per relationem, costituita dal richiamo alle considerazioni ed alle argomentazioni svolte dal pubblico ministero nella richiesta con rinvio alle note investigative alla stessa allegate. È però necessario che il decreto sia formulato in modo che possa evincersi che il giudice ha esaminato gli atti, facendo proprie le considerazioni e le argomentazioni sviluppate nella richiesta e nella documentazione allegata, e che, al momento del deposito di cui all'art. 268, comma 4, e 6, c.p.p., tutti i soggetti interessati siano stati posti in grado di prendere effettiva cognizione degli atti richiamati.

Cass. civ. n. 2321/1999

In tema di intercettazione di telefonate dirette ad un'utenza all'estero la particolarità tecnica del sistema allo scopo utilizzabile — quello del cosiddetto «istradamento», comportante la necessità dell'intercettazione di tutte le telefonate ad utenze con numeri aventi le prime cifre identiche — fa sì che il provvedimento autorizzativo venga necessariamente ed implicitamente ad investire tutte le utenze (ovviamente non individuate e non individuabili) «strumentalmente» intercettate. Di conseguenza, seppure «strumentali» e finalizzate ad intercettare l'utenza estera «mirata», tali intercettazioni debbono ritenersi formalmente «assistite» e legittimate dall'autorizzazione giudiziale, con la conseguenziale piena utilizzabilità dei relativi risultati.

Cass. civ. n. 163/1999

Anche quando si proceda per reati di criminalità organizzata, i decreti con i quali il giudice per le indagini preliminari autorizzi l'effettuazione di intercettazioni di comunicazioni ovvero convalidi i provvedimenti d'urgenza adottati in materia dal pubblico ministero devono contenere adeguate, ancorché succinta motivazione, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alle informative di polizia.

Cass. civ. n. 8759/1998

La registrazione di una conversazione con persona di ciò ignara, che renda dichiarazioni autoindizianti, ad opera dell'interlocutore, anche su previo accordo con la polizia giudiziaria, può essere effettuata senza necessità di autorizzazione del Gip ed è utilizzabile come prova documentale nel processo.

Cass. civ. n. 3117/1998

L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, dichiarata nell'ambito di un procedimento de libertate sul presupposto che, non essendo stati trasmessi i relativi decreti autorizzativi, il Gip prima e, successivamente, il tribunale del riesame non avevano potuto esercitare il potere-dovere di verificare la legittimità delle intercettazioni al fine di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, opera soltanto in detto procedimento, e non in altri. Ne consegue che è legittima, nell'ambito dello stesso procedimento, ma in diverso e autonomo procedimento de libertate, l'applicazione di misura cautelare personale ad opera di altro giudice, sulla base della piena cognizione dei decreti di autorizzazione, allegati agli atti, delle dette intercettazioni telefoniche, dalle quali emergano gravi indizi di colpevolezza. (Nella specie il ricorrente aveva lamentato che il giudice di merito avesse posto a base del provvedimento cautelare le stesse intercettazioni telefoniche dichiarate inutilizzabili dalle sezioni unite con sentenza 20 novembre 1996, n. 21).

Cass. civ. n. 2383/1998

Non costituisce causa di inutilizzabilità, ai fini cautelari, dei risultati di intercettazioni telefoniche, la mancata trasmissione, da parte del pubblico ministero al giudice, con la richiesta di applicazione della misura cautelare, anche dei decreti di autorizzazione previsti dall'art. 267 c.p.p., quando tali decreti, a suo tempo regolarmente emessi, siano poi stati acquisiti dallo stesso giudice (nella specie dopo l'emissione dell'ordinanza custodiale).

Cass. civ. n. 1495/1998

È legittimo il provvedimento del Gip di autorizzazione ad eseguire intercettazioni telefoniche che sia motivato per relationem rispetto alle richieste del P.M. o alle informazioni di polizia, purché il giudice non si limiti a un mero rinvio, ma, nel richiamarsi agli argomenti esposti dagli organi investigativi, faccia comunque emergere che essi sono stati criticamente valutati e recepiti. La motivazione dei provvedimenti di proroga dell'autorizzazione, invece, può anche essere ispirata a criteri di minore specificità, per cui può risolversi anche nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del P.M., dato che di un provvedimento reso al di fuori di una contrapposizione dialettica di posizioni contrastanti, l'adeguatezza della motivazione non può che essere valutata in relazione alla fondatezza della tesi della parte istante. In nessun caso, peraltro, i decreti di proroga possono essere motivati con il semplice richiamo ai preesistenti provvedimenti autorizzativi. (Fattispecie, nella quale la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito che, dato atto dell'esistenza di precedenti decreti autorizzativi delle intercettazioni stesse, aveva osservato, per alcuni, che il protrarsi delle autorizzazioni appariva indispensabile per la prosecuzione delle indagini e, per altri, aveva fatto riferimento, richiamandolo, al contenuto dei rapporti di polizia giudiziaria o alla richiesta del P.M.).

Cass. civ. n. 788/1998

La mancanza di trasmissione al Gip dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche (esistenti e regolari) costituisce una irregolarità che va eccepita immediatamente, con richiesta di riesame, per consentire alla difesa di verificare la legittimità delle intercettazioni. Peraltro, quando l'acquisizione della prova è avvenuta regolarmente, essendo stati emessi i decreti tempestivamente, non si produce alcuna lesione dei diritti di difesa e va pertanto esclusa la possibilità del giudice di rilevarne di ufficio l'inutilizzabilità, essendo tale potere esercitabile solo in presenza di una inutilizzabilità effettiva per essere stati i mezzi di prova acquisiti illecitamente, con violazione delle norme poste a tutela dei diritti della difesa e della par condicio tra le parti del processo.

Cass. civ. n. 22/1998

Non è viziato da mancanza di motivazione il decreto di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni di comunicazioni emesso dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 267, comma 1, c.p.p. per il solo fatto che la motivazione sia stata interamente recepita (nella specie, mediante fotocopiatura), dalla richiesta del pubblico ministero, giacché anche in tal modo il giudice ha comunque mostrato di aver espresso una propria autonoma valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione del provvedimento.

Cass. civ. n. 5655/1997

In tema di intercettazioni telefoniche, la durata delle operazioni di intercettazione, entro i limiti previsti dalla legge, è rimessa esclusivamente al pubblico ministero, come espressamente previsto dall'art. 267, comma terzo, c.p.p., secondo cui il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Al giudice per le indagini preliminari non compete invece determinare nel provvedimento autorizzativo tale durata, fatta eccezione del caso di proroga del termine di durata, in relazione al quale il legislatore ha ragionevolmente devoluto al giudice la valutazione della necessità di comprimere, oltre il termine ordinario, la sfera di riservatezza delle comunicazioni private. Pertanto, nel caso in cui il giudice, nel provvedimento di convalida del decreto emesso in via di urgenza dal pubblico ministero, abbia illegittimamente ridotto il termine di durata indicato nel decreto, tale erronea indicazione deve ritenersi come non apposta, con la conseguenza che le intercettazioni effettuate per tutto il periodo determinato nel decreto del pubblico ministero sono pienamente utilizzabili. (Fattispecie in cui il P.M., vertendosi in tema di indagini attinenti a delitti di criminalità organizzata, aveva in via di urgenza emesso il decreto che disponeva le intercettazioni fissando la durata massima di quaranta giorni, a norma dell'art. 13 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, mentre il Gip, nel convalidare tale decreto, aveva rideterminato in quindici giorni la durata delle operazioni).

Cass. civ. n. 2873/1997

In tema di intercettazioni ambientali, l'ufficio del sindaco non può essere considerato luogo di privata dimora, trattandosi di un elemento della struttura municipale e quindi di carattere pubblico, nel quale è consentito l'accesso ad estranei e che non è destinato allo svolgimento di atti della vita privata.

Cass. civ. n. 8832/1996

La normativa in materia di intercettazioni, nel richiedere come presupposto per il ricorso a questo mezzo di ricerca della prova, l'esistenza di «gravi indizi di reato», non postula affatto che questi ultimi siano a carico esclusivo dei soggetti le cui comunicazioni debbano essere, a fine di indagine, intercettate.

Cass. civ. n. 3023/1996

La registrazione di una conversazione — sia telefonica, sia tra persone presenti — da parte di uno degli interlocutori, non necessita dell'autorizzazione del Gip ai sensi dell'art. 267 c.p.p. In tale ipotesi, infatti, viene meno l'esigenza di tutela della riservatezza ed ogni interlocutore diventa lecitamente un potenziale testimone, che compie attività di memorizzazione, mediante apposito strumento, di notizie che apprende dall'altro. (Fattispecie in tema di custodia cautelare in ordine al delitto ex art. 416 bis c.p., relativa alla registrazione di un colloquio fra un boss mafioso ed un ufficiale di P.G., da questi effettuata).

Cass. civ. n. 8925/1995

In tema di intercettazioni telefoniche, premesso che queste sono sempre da considerare come uno strumento di indagine di carattere eccezionale, in quanto incidente sul diritto, costituzionalmente garantito, di libertà e di segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.), va poi ricordato che, anche quando trattasi di intercettazioni finalizzate ad indagini relative a delitti di criminalità organizzata, deve essere adeguatamente motivata la ritenuta sussistenza delle condizioni atte a legittimarle, quali indicate, in parziale deroga all'art. 267 c.p.p., dall'art. 13, comma 1, del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. con modif. in L. 12 luglio 1991 n. 203; condizioni costituite dalla accertata preesistenza di «sufficienti indizi» di reato e dalla parimenti accertata «necessità» — da non confondere con la mera utilità — del ricorso allo strumento investigativo in questione ai fini della proficua conclusione delle indagini stesse. Detta motivazione, poi, non può consistere in mere citazioni o parafrasi apodittiche delle norme summenzionate né, tanto meno, limitarsi ad un generico richiamo ai contenuti, più o meno analitici, delle richieste inoltrate dagli investigatori, essendo invece onere del P.M., prima (in casi di urgenza) e del Gip dopo, in sede di convalida, esprimere una propria valutazione sulla presenza delle condizioni previste dalla legge; valutazione che, per le finalità di garanzia processuale alle quali è predisposta, non può certamente esaurirsi in una passiva e acritica ricezione delle indicazioni espresse da coloro che sono preposti alla materiale esecuzione delle indagini.

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