Cass. civ. n. 14914 del 28 maggio 2024

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Personale civile e militare - Trattamento economico - Equiparazione - Esclusione - Ragioni.


In materia di lavoro alle dipendenze della P.A., il principio di parità di trattamento contrattuale di cui all'art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 non opera nella comparazione tra personale civile e personale militare, poiché il trattamento economico del primo è regolato esclusivamente mediante contratti collettivi, mentre il personale militare risulta tuttora disciplinato da norme di esclusivo diritto pubblico, cosicché non può esservi una completa equiparazione fra personale civile e militare del Ministero della difesa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8254 del 2016

Normativa correlata

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 CORTE COST.

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