Cass. pen. n. 33810 del 26 aprile 2007
Testo massima n. 1
La distruzione delle documentazione delle intercettazioni, i cui risultati non possono essere utilizzati a norma dell'art. 271, commi primo e secondo, c.p.p., non può essere disposta in esecuzione di una dichiarazione di inutilizzabilità intervenuta nel procedimento incidentale de libertate perché presuppone una statuizione di inutilizzabilità processualmente insuscettibile di modifiche, che faccia escludere la possibilità di utilizzazione futura nell'ambito del processo.
Testo massima n. 2
Il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero non è incompatibile con l'ufficio di testimone, perchè non assume la qualità di ausiliario del pubblico ministero. (Rigetta in parte, App. Milano, 2 marzo 2005).