Cass. pen. n. 6242 del 12 aprile 1999

Testo massima n. 1


In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la diversità del procedimento che di regola impedisce l'utilizzazione dei relativi risultati, assume, per gli effetti che ne derivano sul piano della prova, rilievo di carattere sostanziale e non può, quindi, ricollegarsi a un dato di ordine meramente formale, come il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato, né può essere intesa come equivalente a quella di “diverso reato”. Ne consegue che in essa non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto. (Fattispecie relativa a misura cautelare della custodia in carcere per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso disposta sulla base dei risultati — acquisiti attraverso un'informativa di polizia — di un'intercettazione ambientale autorizzata in altro procedimento, a carico di ignoti, per omicidio volontario).

Testo massima n. 2


L'inutilizzabilità dei risultati di intercettazione di comunicazioni o conversazioni per assenza del decreto motivato, rilevabile d'ufficio in ogni fase e grado del procedimento, ha luogo solo nel caso di mancanza di decreto autorizzativo, cui va equiparata la totale assenza della prescritta motivazione, e non già quando questa esista e ne sia in questione soltanto la completezza e l'adeguatezza logica, nel qual caso non si ha inutilizzabilità delle risultanze, ma se mai invalidità dell'atto autorizzativo, che deve essere espressamente dedotta nel procedimento di riesame e non può essere denunciata per prima volta in sede di legittimità, nella quale non è consentito l'esame di una questione di nullità non rilevabile d'ufficio e rimasta estranea alla cognizione del giudice di merito.

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