Art. 270 – Codice di procedura penale – Utilizzazione in altri procedimenti

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2-bis.

2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8.

3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9185/2012

I risultati delle intercettazioni disposte per agevolare le ricerche di latitanti possono essere utilizzati a fini probatori, stante l'espresso rinvio operato dall'art. 295, comma terzo, all'art. 270 cod. proc. pen., rinvio che ha un senso solo se riferito al comma primo di tale articolo, relativo all'utilizzabilità probatoria in altri procedimenti.

Cass. civ. n. 10166/2011

In tema di limiti di utilizzazione di intercettazioni telefoniche in altri procedimenti, qualora le registrazioni non rappresentino una conversazione su circostanze relative al fatto reato per cui siano state disposte, ma una comunicazione che integra essa stessa una condotta criminosa, la loro acquisizione è soggetta alle regole stabilite dall'art. 270 c.p.p. e non va inquadrata nelle norme che regolano l'uso processuale del corpo di reato, giacché la registrazione costituisce in ogni caso un mezzo di documentazione della comunicazione e non è definibile cosa sulla quale o mediante la quale il reato è stato commesso. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha escluso che nel procedimento concernente concorso nel reato di falso - commesso mediante comunicazione telefonica su una utenza soggetta, per altre ragioni ed in diverso procedimento, ad intercettazione - la registrazione potesse in ogni caso essere utilizzata come corpo di reato).

Cass. civ. n. 50072/2009

Qualora, essendo stata autorizzata dal giudice l’effettuazione di intercettazioni di comunicazioni in relazione ad una ipotesi di reato che, ai sensi dell’art. 266 c.p.p., consentiva il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova, detta ipotesi sia stata poi sostituita da altra che non lo avrebbe consentito, ciò non comporta l’inutilizzabilità dei risultati acquisiti, salvo che la originaria configurabilità della prima di dette ipotesi risulti, “ora per allora”, dovuta ad errore del giudice; errore la cui eventuale sussistenza, peraltro, può riconoscersi soltanto quando esso appaia evidente ed incontrovertibile, sulla base degli elementi investigativi portati a suo tempo a conoscenza del giudice e tenendo anche conto della inevitabile fluidità delle ipotesi criminose in un momento normalmente posto alle prime battute dell’attività investigativa.

Cass. civ. n. 12717/2009

Al fine di riscontrare il presupposto dei “gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare” per l'adozione della misura cautelare del trasferimento d'ufficio, nel corso di un procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, ben possono essere utilizzate le risultanze di intercettazioni di telefonate ricevute dal magistrato e legittimamente disposte ed effettuate nel corso di un procedimento penale a carico dell'autore ed interlocutore della chiamata telefonica, indagato per un reato che consente l'intercettazione stessa; del pari sono utilizzabili le risultanze di intercettazioni di telefonate fatte dal magistrato, ove in ipotesi sia egli stesso indagato per un reato che consenta tali intercettazioni.

Cass. civ. n. 44365/2008

In tema di intercettazioni telefoniche, alle eventuali oggettive difficoltà della parte interessata nella produzione degli elementi attestanti l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento, dovute alla ristrettezza dei termini pre la richiesta di riesame, può porsi rimedio con l'attivazione dei poteri officiosi, oppure con l'accoglimento della richiesta di un congruo termine per dare modo alla cancelleria del giudice "ad quem" di provvedere sulla tempestiva richiesta di rilascio di copie di atti, e con la ulteriore possibilità di dedurre, anche dopo la delibazione giudiziale, nullità comunque insorte in precedenza.

Cass. civ. n. 5141/2008

In tema di intercettazioni telefoniche da utilizzare in altri procedimenti, qualora la comunicazione intercettata costituisca essa stessa una condotta delittuosa, la sua acquisizione deve essere inquadrata nelle norme che regolano l'uso processuale del corpo di reato e non si applicano, pertanto, le limitazioni probatorie di cui all'art. 270 c.p.p. (Fattispecie nella quale l'intercettazione riguardava la comunicazione con cui l'imputato, appartenente all'Arma dei Carabinieri, aveva avvertito il latitante di un'imminente operazione volta proprio alla sua cattura).

Cass. civ. n. 348/2008

In tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, c.p.p., il concetto di «diverso procedimento» non equivale a diverso reato e in esso non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto, sicché la diversità del procedimento assume un carattere soltanto sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Cass. civ. n. 31402/2005

Ai fini dell'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 270 c.p.p. per l'utilizzazione dei risultati di intercettazioni disposte nell'ambito di procedimenti diversi, debbono ritenersi tali solo quelli in cui le indagini non siano tra loro connesse o collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico. (Mass. redaz.).

Cass. civ. n. 4942/2004

Nel procedimento a carico di taluno per reato non compreso tra quelli per i quali, ai sensi dell'art. 266 c.p.p., può farsi luogo ad intercettazioni di comunicazioni, non è consentita l'utilizzazione dei risultati di intercettazioni effettuate in altro procedimento instaurato a carico di altri soggetti, per quanto il reato anzidetto sia connesso a quelli addebitati a costoro.

Cass. civ. n. 44518/2003

Ai fini dell'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni legittimamente eseguite in altro procedimento ai sensi dell'art. 270 c.p.p. non è richiesto il deposito delle registrazioni (bobine) di esse, come pure dei verbali e dei decreti di autorizzazione, atteso che tali inosservanze non rientrano fra quelle indicate, con carattere di tassatività, dall'art. 271 c.p.p.

Cass. civ. n. 35389/2003

L'art. 270, primo comma, c.p.p. consente la utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altro procedimento a condizione che i verbali e le registrazioni siano depositati presso l'ufficio ad quem, a nulla rilevando che non siano stati acquisiti anche la richiesta del pubblico ministero e perfino lo stesso decreto autorizzativo. Ciò non esclude, peraltro, che la parte interessata possa ottenere copia anche di tali atti, a norma dell'art. 116 c.p.p., ove ritenga di verificarne la regolarità.

Cass. civ. n. 30996/2002

Il mancato deposito, contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, degli atti relativi alle intercettazioni telefoniche non determina l'inutilizzabilità delle stesse, allorché si tratti di intercettazioni disposte in un procedimento diverso, poiché le limitazioni temporali di cui agli artt. 415 bis e 416 c.p.p. sono operative solo con riguardo alle indagini espletate nell'ambito dello stesso procedimento.

Cass. civ. n. 28861/2002

In caso di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in un procedimento diverso da quello in cui furono disposte, la sanzione dell'inutilizzabilità delle informazioni risultanti dalle intercettazioni, prevista dall'art. 270, comma 2 c.p.p., per l'omesso deposito dei verbali e delle trascrizioni, si estende al mezzo da cui le stesse sono tratte. Ne consegue che, potendo i risultati dell'intercettazione essere vincolati, oltre che con la lettura della trascrizione o l'ascolto dei nastri, anche attraverso la testimonianza avente ad oggetto il tenore della conversazione captata, quest'ultima è affetta dalla sanzione dell'inutilizzabilità laddove sia rappresentativa di informazioni inutilizzabili.

Cass. civ. n. 20224/2002

In tema di utilizzazione dei risultati di intercettazioni, telefoniche o ambientali, in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, il controllo — demandato al giudice del procedimento diverso che li utilizzi — sia in ordine alla necessità di eseguire le intercettazioni nel procedimento di origine, sia ai fini dell'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato, dà luogo a un giudizio di fatto che è censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. (Nella specie è stato ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con il quale si era lamentata la mancata, specifica indicazione degli estremi degli atti che avevano autorizzato l'intercettazione nel diverso procedimento, sul rilievo che è sufficiente la menzione, ad opera del giudice procedente, della provenienza dell'elemento utilizzato da quel procedimento, nel quale soltanto possono essere proposte censure sulla legittimità del mezzo di prova, indipendentemente dalla circostanza che l'interessato vi risulti, o non, indagato).

Cass. civ. n. 33187/2001

In tema di limiti di utilizzazione di intercettazioni telefoniche in altri procedimenti, anche quando le registrazioni non rappresentano una conversazione su circostanze relative al fatto-reato per cui siano state disposte, ma una comunicazione che integra essa stessa condotta criminosa, la loro acquisizione è soggetta alle disposizioni stabilite dall'art. 270 c.p.p. e non va inquadrata nelle norme che regolano l'uso processuale del corpo di reato, giacché la registrazione costituisce in ogni caso un mezzo di documentazione della comunicazione e non è definibile cosa sulla quale o mediante la quale il reato è stato omesso. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che nel procedimento relativo al reato di segreto d'ufficio commesso mediante una comunicazione telefonica su una utenza soggetta per altre ragioni ed in diverso procedimento ad intercettazione, la registrazione potesse in ogni caso essere utilizzata come corpo di reato).

Cass. civ. n. 8440/2001

Gli adempimenti di cui all'art. 270 c.p.p. sono da ritenere essenziali ai fini della utilizzabilità dei risultati di intercettazioni effettuate in altri procedimenti solo quando tali risultati debbano essere acquisiti dall'accusa, nel corso delle indagini preliminari, o su richiesta dell'accusa, nel corso della fase dibattimentale; non anche quando l'acquisizione sia invece disposta su richiesta dell'indagato o imputato, atteso che, apparendo scontata, in tale ipotesi, la conoscenza e la favorevole valutazione, ai fini difensivi, dei dati emergenti dalle intercettazioni, gli adempimenti in questione risulterebbero non solo superflui ma, siccome dipendenti dalla volontà della controparte, ingiustificatamente ostativi rispetto ai fini perseguiti. Ciò vale anche con riguardo alle parti private diverse da quella richiedente, quando all'iniziativa di quest'ultima esse, esplicitamente o implicitamente, abbiano prestato adesione.

Cass. civ. n. 790/2000

Deve escludersi che possa dar luogo a inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni in processo diverso da quello in cui le intercettazioni stesse sono state disposte il mancato deposito, in violazione dell'art. 270, comma 2, c.p.p., dei verbali e delle registrazioni, come pure quello dei decreti di autorizzazione (ove si ritenga che anche a tali decreti debba estendersi l'obbligo previsto dalla suddetta disposizione normativa), atteso che tali inosservanze non rientrano fra quelle indicate, con carattere di tassatività, dall'art. 271 c.p.p.

Cass. civ. n. 14595/1999

In tema di intercettazioni telefoniche eseguite in altri procedimenti, la nozione di «diverso procedimento», nel quale, a norma dell'art. 270, primo comma, c.p.p., è vietata l'utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, non può equivale a quella di «diverso reato» ed in essa non rientrano, pertanto, le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato con riferimento al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto. Ed invero, l'inutilizzabilità dei risultati illegittimamente acquisiti non consente nessuna differenza nel regime sanzionatorio in relazione alla utilizzazione delle intercettazioni nello stesso procedimento nel quale sono state disposte, ovvero in altro procedimento: in entrambi i casi il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni deve intendersi sussistente soltanto quando esse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge e qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3 c.p.p., come testualmente recita l'art. 271, primo comma, c.p.p. e non anche nel caso in cui non siano state osservate le disposizioni di cui all'art. 268, commi 6, 7 e 8 dello stesso codice.

Cass. civ. n. 6242/1999

In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la diversità del procedimento che di regola impedisce l'utilizzazione dei relativi risultati, assume, per gli effetti che ne derivano sul piano della prova, rilievo di carattere sostanziale e non può, quindi, ricollegarsi a un dato di ordine meramente formale, come il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato, né può essere intesa come equivalente a quella di “diverso reato”. Ne consegue che in essa non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto. (Fattispecie relativa a misura cautelare della custodia in carcere per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso disposta sulla base dei risultati — acquisiti attraverso un'informativa di polizia — di un'intercettazione ambientale autorizzata in altro procedimento, a carico di ignoti, per omicidio volontario).

Cass. civ. n. 4408/1998

In tema di diritto transitorio, l'individuazione dei requisiti e dei presupposti legittimanti i mezzi di ricerca della prova e l'utilizzazione dei relativi elementi è regolata dal principio tempus regit actum e, quindi, dalla regola della immediata operatività delle norme processuali. Tuttavia il fenomeno della successione delle leggi processuali si atteggia in modo particolare qualora siano ontologicamente separati i due momenti di formazione dell'atto e di formale acquisizione dei risultati della ricerca probatoria, come nell'ipotesi di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimento diverso da quello in cui sono state disposte, qualora tali procedimenti siano stati rispettivamente istruiti secondo le norme del previgente e del nuovo codice di rito. Poiché l'utilizzazione è subordinata, da una parte, alla legalità dell'intercettazione, nel momento genetico, e, dall'altra, a precise condizioni di assunzione nel diverso processo, i due requisiti, di legalità del mezzo e di legittimità dell'acquisizione, vanno individuati nelle leggi vigenti nei rispettivi momenti, pur se diversamente disciplinati. (Conseguentemente è stato ritenuto che dovesse aversi riguardo agli artt. 226 bis e seg. del c.p.p. del 1930 quanto alla legalità delle intercettazioni e agli artt. 270 e 271 del nuovo codice di rito per valutare l'utilizzabilità in altro procedimento, pur consistendo tale condizione nell'obbligatorietà dell'arresto in flagranza a differenza di quella dell'obbligatorietà del mandato di cattura prevista dal vecchio codice).

Cass. civ. n. 3133/1998

I limiti imposti dall'art. 270 c.p.p., circa l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, riguardano l'utilizzabilità come elementi di prova, ma non precludono la possibilità di dedurre, dalle intercettazioni disposte in altro procedimento, notizie di nuovi reati quale punto di partenza per le relative indagini ed acquisizioni probatorie.

Cass. civ. n. 1208/1998

In materia di prove il concetto di diverso procedimento nel quale, ai sensi dell'art. 270, primo comma, c.p.p., è vietata la utilizzazione dei risultati di intercettazioni o comunicazioni non equivale a quello di diverso reato, ed in esso non rientrano, quindi, le indagini strettamente connesse e collegate, sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto. La diversità del procedimento di cui si parla deve assumere rilievo di carattere sostanziale e non può essere ricollegata a dati meramente formali, quale la materiale distinzione degli incartamenti relativi a due procedimenti o il loro diverso numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Cass. civ. n. 5363/1996

La norma di cui all'art. 270 comma 1 c.p.p. sull'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche in altri procedimenti non può interpretarsi riduttivamente nel senso che tale utilizzazione sia possibile solo quando i risultati in questione siano indispensabili all'accertamento del fatto-reato altrimenti non dimostrabile con diversa rilevante prova di accusa. Deve invece ritenersi che «l'indispensabilità dell'accertamento» vada riferita a tutta l'imputazione, compresi i fatti relativi alla punibilità, alla determinazione della pena ed alla qualificazione del reato medesimo in rapporto alle circostanze attenuanti o aggravanti.

Cass. civ. n. 2502/1996

Non rientra nel divieto di cui all'art. 270 c.p.p. l'utilizzazione, quale notizia di un diverso illecito penale e come punto di partenza per le relative indagini ed acquisizioni probatorie, delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte in altro procedimento.

Cass. civ. n. 1626/1996

Il concetto del «diverso procedimento» nel quale, ai sensi del primo comma dell'art. 270 c.p.p., è vietata l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza), non equivale a quello di «diverso grado» ed in esso non rientrano pertanto, le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto. (Nella specie la Corte ha ritenuto utilizzabili quali prove del reato di corruzione aggravata per atti contrari ai doveri di ufficio gli esiti delle intercettazioni disposte per individuare compiutamente i componenti di un'associazione per delinquere ed accertarne le specifiche responsabilità).

Cass. civ. n. 1662/1995

Il divieto, posto dall'art. 270, comma 1, c.p.p., di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali tali intercettazioni sono state disposte, (salvo il caso della loro indispensabilità per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza), opera anche con riguardo alla fase delle indagini preliminari, non sussistendo alcun appiglio normativo sulla base del quale possa disattendersi il principio di ordine generale sancito dall'art. 191, comma 2, c.p.p., secondo il quale «l'inutilizzabilità è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

Cass. civ. n. 2135/1994

Ai sensi dell'art. 270, comma 1, c.p.p. che vieta l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, nel concetto di procedimento diverso non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova venne predisposto. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto le utilizzabilità, ai fini dell'emissione di provvedimento cautelare personale per reato di favoreggiamento, delle intercettazioni predisposte in relazione a reati di concussione e corruzione; ha rilevato al proposito che il favoreggiamento ed i reati presupposti costituivano oggetto di indagini nel medesimo procedimento stante la necessaria connessione del primo con gli altri).

Cass. civ. n. 8670/1993

Le limitazioni probatorie, in tema di intercettazioni telefoniche da utilizzare in altri procedimenti, non valgono allorquando la bobina della registrazione viene ad essere essa stessa corpo di reato. (Nella specie, erano state disposte intercettazioni telefoniche nell'ambito di un procedimento per omicidio, e si era poi proceduto a parte per il reato di favoreggiamento costituito da una telefonata — registrata nel corso di quelle intercettazioni — con la quale la titolare dell'utenza sotto controllo veniva avvertita che all'indomani sarebbe stata effettuata una perquisizione).

Cass. civ. n. 3129/1992

Il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altro procedimento, di cui all'art. 270 c.p.p., va inteso nel senso che non possono siffatti elementi valere come prova in diverso processo. Nessuna preclusione esiste, invece, circa l'utilizzazione di tali intercettazioni quale notizia di illecito penale valida per l'inizio di un diverso procedimento e per l'espletamento di accertamenti volti ad acquisire nuovi elementi di prova.

Cass. civ. n. 603/1992

Ai fini dell'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, il presupposto della indispensabilità per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, richiesto dall'art. 270 del nuovo codice di procedura penale, implica una valutazione affidata all'esclusiva competenza del giudice di merito, che in sede di cassazione può essere contestata solo sotto il profilo della manifesta illogicità.

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