Cass. pen. n. 1217 del 14 gennaio 2009

Testo massima n. 1


L'omessa attestazione nel provvedimento dell'orario di deposito del decreto di intercettazione emesso d'urgenza dal pubblico ministero, nonchè la mancanza di analoga attestazione nel provvedimento di convalida del G.i.p., non impediscono l'utilizzazione dei risultati delle operazioni di intercettazione, non trattandosi di adempimenti prescritti dalla legge a pena d'inutilizzabilità.

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