Cass. pen. n. 14931 del 05 marzo 2024

Testo massima n. 1


REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - Bancarotta fraudolenta documentale - Deposito nel corso del processo penale della documentazione contabile - Rafforzamento degli indici di fraudolenza - Sussistenza.


In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la tardiva esibizione, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, dei libri contabili non è idonea a surrogare gli obblighi di deposito della documentazione contabile che gravano sull'amministratore sia nella fase prefallimentare, sia in quella immediatamente successiva alla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ma piuttosto avvalora e corrobora quegli indici di fraudolenza rilevanti per l'accertamento della sussistenza del reato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 2809 del 2015

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 15 com. 4
Legge Falliment. art. 16 com. 1 lett. 3
Legge Falliment. art. 49 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

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