Cass. pen. n. 14932 del 28 febbraio 2023

Testo massima n. 1


REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta “riparata” - Configurabilità - Restituzione dei singoli beni sottratti - Necessità - Esclusione - Esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi perpetrati - Sufficienza - Fattispecie.


Ai fini della configurabilità della bancarotta "riparata", non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti, ma occorre che i versamenti nelle casse sociali, compiuti prima del fallimento onde reintegrare il patrimonio precedentemente pregiudicato, corrispondano esattamente agli atti distrattivi in precedenza perpetrati. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, con la quale, senza valutare la fondatezza delle "pretese" dell'imputato, oggetto di accordo transattivo - segnatamente, l'entità delle spettanze vantate a titolo di indennità di buona uscita e di altre voci stipendiali, la "posizione" di esse rispetto ai crediti ammessi alla procedura fallimentare e, dunque, le somme risparmiate dalla società e dalla procedura fallimentare - si era ritenuta insufficiente la restituzione di una somma superiore al valore dei beni oggetto di distrazione, ma inferiore all'entità delle perdite).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 57759 del 2017

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

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