14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6015 del 25 giugno 2001
Testo massima n. 1
L’invalidità dell’interrogatorio di garanzia [ nella specie derivante da mancato avviso ad uno dei due difensori di fiducia dell’imputato ], equivale, ai fini di cui all’art. 302 c.p.p., ad omessa effettuazione dell’interrogatorio stesso. Ne consegue che, anche in detta ipotesi, l’eventuale emissione di nuova ordinanza applicativa di custodia cautelare per lo stesso fatto, in sostituzione di quella caducata a cagione della suindicata invalidità, deve essere preceduta da effettiva liberazione dell’imputato.
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Testo massima n. 2
Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni disposte con decreto di urgenza del P.M., una volta che ne sia intervenuta la convalida da parte del Gip, poiché questa preclude qualunque discussione sulla sussistenza del requisito dell’urgenza, rimessa, peraltro, alla discrezionale valutazione dell’organo procedente.
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