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Art. 302 — Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare

Art. 302 — Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare

1. La custodia cautelare [ 284, 285, 286 ] disposta nel corso delle indagini preliminari perde immediatamente efficacia [ 306 ] se il giudice non procede all’interrogatorio entro il termine previsto dall’articolo 294. Dopo la liberazione, la misura può essere nuovamente disposta dal giudice [ 291 ], su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio, allorché, valutati i risultati di questo, sussistono le condizioni indicate negli articoli 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere interrogatorio. Si osservano le disposizioni dell’articolo 294 commi 3, 4 e 5.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 1840/2017

In presenza dei presupposti previsti dall’art. 384 cod. proc. pen., è legittimo il provvedimento di fermo di indiziato di delitto disposto dal P.M. nei confronti di persona appena rimessa formalmente in libertà in relazione ad un titolo di custodia cautelare dichiarato inefficace per omesso interrogatorio di garanzia; in tal caso, il giudice, cui unitamente alla convalida del fermo sia stata chiesta anche l’emissione di nuova misura cautelare, procede all’interrogatorio di garanzia dell’indagato in stato di detenzione, non trovando in tale ipotesi applicazione l’obbligo di svolgere l’interrogatorio in stato di libertà, previsto dall’art. 302 cod. proc. pen., che attiene a diversa sequenza procedimentale.

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Cass. pen. n. 7922/2012

Ai fini del ripristino della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, non occorre che quest’ultimo avvenga con l’indagato libero, esigendo l’art. 302 cod. proc. pen. unicamente che il titolo originario non sia più operante al momento dell’assunzione dell’atto di garanzia.

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Cass. pen. n. 44127/2008

Ai fini del ripristino della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, l’art. 302 c.p.p. esige unicamente che il titolo originario caducato non sia più operante al momento dell’interrogatorio, non richiedendosi che quest’ultimo avvenga con l’indagato libero.

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Cass. pen. n. 28110/2007

Ai fini del ripristino della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, l’art. 302 c.p.p. esige unicamente che il titolo originario caducato non sia più operante al momento dell’interrogatorio, non richiedendosi che quest’ultimo avvenga con l’indagato libero, cioé dopo una liberazione di fatto dell’interessato. [Nella fattispecie, dichiarata inefficace l’originaria misura per omesso interrogatorio, era stato contestualmente disposto dal Pubblico Ministero provvedimento di fermo ed il giudice, dopo avere interrogato l’indagato e non convalidato il fermo, aveva adottato la nuova misura coercitiva; la Corte ha precisato che la caducazione dell’originario titolo non poteva ritenersi esclusa per effetto dell’intervenuto fermo, fondato su presupposti del tutto propri e non proveniente dal giudice].

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Cass. pen. n. 3022/2003

Il giudice per le indagini preliminari può emettere un nuovo provvedimento di custodia cautelare, ai sensi dell’art. 302 c.p.p., quando il precedente perda efficacia per non essersi proceduto all’interrogatorio di garanzia nel termine di cui all’art. 294 del codice di rito, purché si proceda a previo interrogatorio dell’indagato e vi sia una nuova richiesta del P.M. e sempre che nelle more il giudice non abbia esercitato altrimenti il potere cautelare. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui, a seguito dell’inefficacia della prima misura cautelare, per omesso interrogatorio di garanzia nel termine di cui all’art. 294 c.p.p., il giudice applichi una nuova misura, nella specie rappresentata da un provvedimento impositivo dell’obbligo di dimora, egli ha già consumato il proprio potere cautelare, sicché non può fissare l’interrogatorio previsto dall’art. 302 c.p.p., né tanto meno effettuare una nuova e diversa valutazione, disponendo l’applicazione di una misura più grave, quale quella della custodia in carcere, che può essere adottata solo in presenza di fatti nuovi [violazione delle prescrizioni inerenti alla misura in atto ex art. 276 c.p.p.].

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Cass. pen. n. 33211/2001

L’eventuale ritardo con il quale, da parte dell’autorità carceraria, venga provveduto all’esecuzione di un’ordiannza, tempestivamente trasmessa dall’autorità giudiziaria che l’ha emessa, con la quale si dispone la scarcerazione di un detenuto per perdita di efficacia della custodia cautelare, non determina alcuna invalidità di una successiva ordinanza di ripristino della stessa misura cautelare, la cui notificazione all’interessato venga ad impedire la già disposta, ma non ancora effettuata, scarcerazione.

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Cass. pen. n. 6015/2001

L’invalidità dell’interrogatorio di garanzia [nella specie derivante da mancato avviso ad uno dei due difensori di fiducia dell’imputato], equivale, ai fini di cui all’art. 302 c.p.p., ad omessa effettuazione dell’interrogatorio stesso. Ne consegue che, anche in detta ipotesi, l’eventuale emissione di nuova ordinanza applicativa di custodia cautelare per lo stesso fatto, in sostituzione di quella caducata a cagione della suindicata invalidità, deve essere preceduta da effettiva liberazione dell’imputato.

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Cass. pen. n. 1138/2000

Dopo che la misura cautelare personale sia divenuta inefficace per motivi di forma, se il giudice intende reiterare il provvedimento sulla base degli stessi presupposti, deve, preventivamente, procedere a nuovo interrogatorio dell’imputato, stante il dettato dell’art. 302 c.p.p. in base al quale, «dopo la liberazione» [conseguente alla perdita di efficacia per mancato interrogatorio nei termini di legge] la misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio». [Nella specie la Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza impositiva della custodia cautelare emessa dal Gip competente che non aveva proceduto a nuovo interrogatorio dopo la dichiarazione di incompetenza del giudice che aveva emesso la precedente ordinanza divenuta inefficace].

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Cass. pen. n. 3245/2000

Il principio di cui all’art. 302 c.p.p., secondo cui la custodia cautelare perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all’interrogatorio entro il termine previsto dall’art. 294 c.p.p., e secondo cui non è consentito disporre nuovamente la custodia cautelare se non dopo la effettiva cessazione del precedente stato di detenzione nonché il nuovo interrogatorio dell’indiziato [o la sua mancata comparizione], non è suscettibile di applicazione analogica e non può pertanto operare al di fuori della ipotesi di caducazione della misura cautelare per omesso, tempestivo interrogatorio. [La Corte, nella specie, ha ritenuto, in particolare, non necessario il nuovo interrogatorio, nel caso di perdita di efficacia della misura per mancata trasmissione di atti al giudice del riesame nel termine di cui all’art. 309, comma quinto, c.p.p.].

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Cass. pen. n. 1213/1999

In materia di misure cautelari, nel caso della seconda fattispecie prevista dall’art. 302 c.p.p., cioè di rinnovazione del provvedimento cautelare per caducazione della precedente ordinanza, la violazione dell’obbligo processuale del giudice di procedere all’interrogatorio non è causa di inefficacia sopravvenuta di un atto già emesso [valido ab origine e soggetto a divenire inefficace nel caso di inottemperanza dell’obbligo], ma è causa preesistente impeditiva del valido esercizio del potere del giudice di disporre la misura. E, poiché il preventivo interrogatorio ha una funzione di tutela del diritto di difesa, il suo mancato esperimento [che non sia giustificato dal diniego immotivato della parte di presentarsi a rendere l’interrogatorio] è una causa di nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c], attinente all’intervento dell’indagato o imputato in una fase prodromica all’adozione della misura, deducibile con la richiesta di riesame e rilevabile anche di ufficio sino alla pronuncia dell’ordinanza emessa dal tribunale ex art. 309 c.p.p.

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Cass. pen. n. 3512/1996

Qualora il giudice che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente rinnovi, ai sensi dell’art. 27 c.p.p., l’ordinanza cautelare precedentemente emessa, non ha l’obbligo di interrogare nuovamente l’indagato ai sensi dell’art. 294 c.p.p.; tuttavia, qualora nel secondo provvedimento vengano contestati elementi nuovi e diversi rispetto a quello precedente, il mancato interrogatorio determina la perdita di efficacia della misura secondo il disposto dell’art. 302 c.p.p., limitatamente, però, a quei fatti-reato in relazione ai quali sia stato omesso il predetto adempimento; non esiste infatti il principio dell’unicità ed indissolubilità dell’ordinanza cautelare per cui, se il vizio inerisce solo ad una parte distinta e autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quella non inficiata.

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Cass. pen. n. 1550/1996

L’ordinanza con la quale viene nuovamente applicata la custodia cautelare che abbia perduto efficacia a norma dell’art. 302 c.p.p. è del tutto autonoma rispetto alla precedente, essendo prescritta una nuova valutazione delle condizioni indicate dagli artt. 273, 274 e 275 stesso codice, [anche] in base alle risultanze dell’interrogatorio, sicché le vicende procedimentali, concluse o non, dell’anteriore provvedimento cautelare rimangono, di fronte ad essa, assolutamente indifferenti.

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Cass. pen. n. 316/1996

Il provvedimento con il quale il giudice competente abbia disposto la cessazione dello stato di custodia cautelare [nella specie per ritenuta inosservanza del termine di cinque giorni fissato dall’art. 294, comma 1, c.p.p.], non è revocabile da parte dello stesso giudice, quand’anche non sia stato ancora eseguito, trattandosi di provvedimento che, una volta emanato, è comunque venuto a giuridica esistenza, con conseguente esaurimento della potestà decisoria da parte dell’organo che lo ha adottato.

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Cass. pen. n. 4722/1995

Ai sensi dell’art. 302 c.p.p. la nullità dell’interrogatorio non comporta la nullità dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, ma solo la perdita di efficacia della stessa. Ne consegue che tale nullità non può essere fatta valere con ricorso diretto per cassazione, ma deve essere dedotta davanti al giudice per le indagini preliminari e, in caso di rigetto dell’istanza di scarcerazione, la relativa ordinanza deve essere impugnata con appello a norma dell’art. 310 e non con istanza di riesame. [Fattispecie relativa a declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione].

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Cass. pen. n. 4305/1995

L’eventuale nullità dell’interrogatorio avvenuto in occasione della convalida dell’arresto per difetto di notifica al difensore non comporta la nullità dell’ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere la quale perde efficacia, comportando la liberazione del detenuto ex art. 302 c.p.p., soltanto alla scadenza del termine per l’effettuazione di un valido interrogatorio. Conseguentemente, la misura cautelare non può essere impugnata soltanto perché adottata dopo un interrogatorio che si pretende nullo, restando alla persona soggetta a tale misura la possibilità di chiedere la liberazione e, in mancanza, di impugnare con appello ex art. 310 c.p.p. il provvedimento del giudice

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Cass. pen. n. 2154/1995

La misura cautelare emessa a seguito di dichiarazione di inefficacia di quella precedente per la nullità, tempestivamente eccepita, dell’interrogatorio dell’indagato [da considerarsi, pertanto, tamquam non esset ai fini di cui all’art. 302 c.p.p.], è sostitutiva di quella caducata e pertanto soggetta al rimedio dell’appello ex art. 310 c.p.p. e non del riesame, che riguarda esclusivamente il provvedimento originario e genetico della misura medesima.

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Cass. pen. n. 44/1995

Il principio di cui all’art. 302 c.p.p., secondo cui non è consentito disporre nuovamente la custodia cautelare se non dopo la effettiva cessazione del precedente stato di detenzione nonché dopo l’interrogatorio dell’indiziato o la sua mancata comparizione, non è suscettibile di interpretazione analogica e, pertanto, non si applica al di fuori dell’ipotesi, ivi prevista, di caducazione della misura cautelare per omesso, tempestivo interrogatorio. In particolare, quindi, il principio non può trovare applicazione in caso di annullamento dell’ordinanza impositiva della custodia cautelare per ritenuta esistenza di un vizio formale diverso da quello dianzi accennato.

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Cass. pen. n. 3719/1994

Ai fini del ripristino della custodia cautelare, l’art. 302 c.p.p. non esige che l’interrogatorio avvenga a piede libero, ma che il titolo caducato non sia più operante, neppure di fatto, al momento dell’interrogatorio stesso e che il giudice, prima di decidere sulla nuova richiesta di misura cautelare, possa valutare l’eventuale difesa preventiva dell’interessato.

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Cass. pen. n. 1864/1993

Nel caso di inefficacia dell’ordinanza di custodia cautelare per omesso interrogatorio dell’indagato nei termini, il giudice, nell’emettere un successivo provvedimento, ha l’obbligo sia di riconsiderare la sussistenza degli indizi e delle esigenze cautelari, che di valutare i risultati dell’interrogatorio, con motivazione, eventualmente stringata, ma congrua. Le uniche eccezioni possono essere costituite dalla mancata presentazione alla data fissata per l’interrogatorio stesso o dal rifiuto di rispondere.

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Cass. pen. n. 146/1992

La misura cautelare della custodia in carcere, divenuta inefficace per omesso interrogatorio della persona sottoposta alle indagini nel termine previsto dall’art. 294 c.p.p., può essere nuovamente adottata, su richiesta del pubblico ministero, purché ricorrano due condizioni: che l’indagato sia posto effettivamente in libertà e che venga interrogato dal giudice per le indagini preliminari libero pede. [Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza del tribunale della libertà che aveva ritenuto non violati gli artt. 294 e 302 c.p.p. nonostante il provvedimento di scarcerazione disposto per omesso interrogatorio nei termini non fosse stato concretamente eseguito per essersi inserito nella serie procedimentale un fermo adottato dal pubblico ministero nei confronti dell’indagato ancora in vinculis e fondato sugli stessi elementi che avevano precedentemente determinato il giudice per le indagini preliminari a non convalidarlo].

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Cass. pen. n. 9037/1991

È legittima, nel corso del giudizio di secondo grado, la riemissione — su richiesta del P.G. — di un nuovo provvedimento restrittivo della libertà personale, senza previamente procedere ad un nuovo interrogatorio dell’imputato, qualora nella stessa fase dibattimentale sia stata dichiarata la cessazione dell’efficacia della custodia cautelare — disposta nella fase delle indagini preliminari a norma dell’art. 302 nuovo c.p.p. — per omesso interrogatorio dell’imputato nei termini di cui all’art. 294, comma primo stesso codice. In tal caso, infatti, l’incombente del «previo interrogatorio» richiesto dall’art. 302 precitato [da applicare in via di interpretazione estensiva o analogica] può considerarsi legittimamente adempiuto dall’esame dibattimentale svoltosi in primo grado, purché l’imputato abbia avuto, attraverso tale mezzo, piena cognizione degli elementi di prova a suo carico e l’opportunità di discolparsi e di esporre quanto poteva essere utile per la valutazione della sua personalità e delle modalità del fatto al fine di stabilire la permanenza o meno delle condizioni di cui agli artt. 273, 274 e 275 stesso codice.

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