Cass. civ. n. 1316 del 30 gennaio 2012
Testo massima n. 1
Nel giudizio di cassazione, è ammissibile la pronuncia in camera di consiglio anche ove si imponga la necessità di annullamento con rinvio al primo giudice per pretermissione originaria di un litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 383, terzo comma, c.p.c., ancorché si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall'art. 375 c.p.c..