Art. 375 – Codice di procedura civile – Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all'articolo 391 quater.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360;
1-bis) dichiarare l'improcedibilità del ricorso;
[2) omissis]
[3) omissis]
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione, salva l'applicazione del primo comma;
4-bis) pronunciare nei casi di correzione di errore materiale;
4-ter) pronunciare sui ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo, salva l'applicazione del primo comma;
4-quater) in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza.
[omissis]

[omissis]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE