Cass. pen. n. 9185 del 8 marzo 2012
Testo massima n. 1
I risultati delle intercettazioni disposte per agevolare le ricerche di latitanti possono essere utilizzati a fini probatori, stante l'espresso rinvio operato dall'art. 295, comma terzo, all'art. 270 cod. proc. pen., rinvio che ha un senso solo se riferito al comma primo di tale articolo, relativo all'utilizzabilità probatoria in altri procedimenti.