Cass. pen. n. 4408 del 15 aprile 1998

Testo massima n. 1


In tema di diritto transitorio, l'individuazione dei requisiti e dei presupposti legittimanti i mezzi di ricerca della prova e l'utilizzazione dei relativi elementi è regolata dal principio tempus regit actum e, quindi, dalla regola della immediata operatività delle norme processuali. Tuttavia il fenomeno della successione delle leggi processuali si atteggia in modo particolare qualora siano ontologicamente separati i due momenti di formazione dell'atto e di formale acquisizione dei risultati della ricerca probatoria, come nell'ipotesi di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimento diverso da quello in cui sono state disposte, qualora tali procedimenti siano stati rispettivamente istruiti secondo le norme del previgente e del nuovo codice di rito. Poiché l'utilizzazione è subordinata, da una parte, alla legalità dell'intercettazione, nel momento genetico, e, dall'altra, a precise condizioni di assunzione nel diverso processo, i due requisiti, di legalità del mezzo e di legittimità dell'acquisizione, vanno individuati nelle leggi vigenti nei rispettivi momenti, pur se diversamente disciplinati. (Conseguentemente è stato ritenuto che dovesse aversi riguardo agli artt. 226 bis e seg. del c.p.p. del 1930 quanto alla legalità delle intercettazioni e agli artt. 270 e 271 del nuovo codice di rito per valutare l'utilizzabilità in altro procedimento, pur consistendo tale condizione nell'obbligatorietà dell'arresto in flagranza a differenza di quella dell'obbligatorietà del mandato di cattura prevista dal vecchio codice).

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