Cass. pen. n. 603 del 11 maggio 1992

Testo massima n. 1


Ai fini dell'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, il presupposto della indispensabilità per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, richiesto dall'art. 270 del nuovo codice di procedura penale, implica una valutazione affidata all'esclusiva competenza del giudice di merito, che in sede di cassazione può essere contestata solo sotto il profilo della manifesta illogicità.

Testo massima n. 2


Il sequestro previsto dall'art. 253 del nuovo codice di procedura penale non è una misura cautelare come il sequestro preventivo e quello conservativo, bensì è un mezzo di ricerca della prova (come le perquisizioni, le ispezioni, le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni) e può essere disposto dal P.M. senza che occorra alcuna convalida da parte del giudice. Il giudizio di convalida di cui agli artt. 354 e 355 del nuovo codice di procedura penale riguarda i casi in cui siano stati effettuati accertamenti urgenti da parte di ufficiali di polizia giudiziaria con sequestro di corpo di reato o di cose a questo pertinenti, quando non sia stato possibile l'intervento tempestivo del P.M., il quale dovrà, poi, nei termini previsti dall'art. 355 del nuovo codice di procedura penale, convalidare detto sequestro.

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