Cass. pen. n. 28861 del 26 luglio 2002

Testo massima n. 1


In caso di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in un procedimento diverso da quello in cui furono disposte, la sanzione dell'inutilizzabilità delle informazioni risultanti dalle intercettazioni, prevista dall'art. 270, comma 2 c.p.p., per l'omesso deposito dei verbali e delle trascrizioni, si estende al mezzo da cui le stesse sono tratte. Ne consegue che, potendo i risultati dell'intercettazione essere vincolati, oltre che con la lettura della trascrizione o l'ascolto dei nastri, anche attraverso la testimonianza avente ad oggetto il tenore della conversazione captata, quest'ultima è affetta dalla sanzione dell'inutilizzabilità laddove sia rappresentativa di informazioni inutilizzabili.

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