Cass. pen. n. 1208 del 15 maggio 1998

Testo massima n. 1


In materia di prove il concetto di diverso procedimento nel quale, ai sensi dell'art. 270, primo comma, c.p.p., è vietata la utilizzazione dei risultati di intercettazioni o comunicazioni non equivale a quello di diverso reato, ed in esso non rientrano, quindi, le indagini strettamente connesse e collegate, sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto. La diversità del procedimento di cui si parla deve assumere rilievo di carattere sostanziale e non può essere ricollegata a dati meramente formali, quale la materiale distinzione degli incartamenti relativi a due procedimenti o il loro diverso numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato.

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