Cass. pen. n. 1344 del 10 febbraio 1995

Testo massima n. 1


In materia di intercettazioni telefoniche, ai sensi dell'art. 268 comma 6, c.p.p. l'obbligo di avviso al difensore sussiste solo per l'ascolto delle registrazioni e non per l'esame delle loro trascrizioni. Infatti la trascrizione delle registrazioni è un atto successivo disposto dal giudice ai sensi dell'art. 268 comma 7, c.p.p. e all'esito di tali operazioni non è previsto il deposito degli atti trascritti, in quanto le trascrizioni sono inserite nel fascicolo del dibattimento e, quindi, sono direttamente esaminate dal difensore.

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