Cass. civ. n. 150 del 4 gennaio 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE


Espropriazione di un bene comune per crediti personali di uno solo dei coniugi - Conseguenze - Diritto dell’altro coniuge di ottenere la separazione di quote o parti del bene staggito - Esclusione - Fondamento.


Per il debito di uno dei coniugi legittimamente è sottoposto ad esecuzione, nella sua interezza, il bene ricadente nella comunione legale con l'altro coniuge, non potendosi, pertanto, riconoscere a quest'ultimo il diritto di caducare gli atti della procedura né di ottenere la separazione di parti o quote del bene staggito, salva la corresponsione, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo della vendita, dovuta in dipendenza dello scioglimento, limitatamente a quel bene, della comunione senza quote.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 177
Cod. Civ. art. 189
Cod. Civ. art. 191 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 599

Ricerca articolo

Massime correlate

Precedenti: Cass. civ. n. 6575/2013

Ricerca altre sentenze

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE