Cass. civ. n. 150 del 04 gennaio 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE Espropriazione di un bene comune per crediti personali di uno solo dei coniugi - Conseguenze - Diritto dell’altro coniuge di ottenere la separazione di quote o parti del bene staggito - Esclusione - Fondamento.


Per il debito di uno dei coniugi legittimamente è sottoposto ad esecuzione, nella sua interezza, il bene ricadente nella comunione legale con l'altro coniuge, non potendosi, pertanto, riconoscere a quest'ultimo il diritto di caducare gli atti della procedura né di ottenere la separazione di parti o quote del bene staggito, salva la corresponsione, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo della vendita, dovuta in dipendenza dello scioglimento, limitatamente a quel bene, della comunione senza quote.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6575 del 2013

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 177
Cod. Civ. art. 189
Cod. Civ. art. 191 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 599

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