Cass. civ. n. 15010 del 29 maggio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE COSAP - Viadotto autostradale – Debenza da parte della concessionaria incaricata della gestione del servizio autostradale - Fondamento.


Il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) è sempre dovuto dalla concessionaria incaricata della gestione del servizio autostradale in relazione al viadotto ricompreso nell'infrastruttura, poiché il fine e il vincolo di natura pubblicistica che pur contrassegnano l'opera gestita non valgono a rendere la concessionaria - che persegue in autonomia un proprio fine di lucro - una mera "longa manus" dell'amministrazione statale, non potendo perciò fruire delle esenzioni riservate alle occupazioni di suolo attuate da parte di quest'ultima.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 19693 del 2018

Normativa correlata

Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 com. 1
Legge 23/10/1992 num. 421 art. 4 com. 4 lett. B CORTE COST.

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