Cass. pen. n. 319 del 12 febbraio 2003
Testo massima n. 1
I gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1, c.p.p., per l'applicazione ed il mantenimento di misure cautelari personali possono essere ricavati da qualsiasi elemento di indagine, con esclusione soltanto di quelli che non hanno, fin dall'origine, alcuna possibilità di divenire prove nel dibattimento. Ne deriva che, ai fini cautelari, possono essere utilizzate anche dichiarazioni di persone informate sui fatti riferite dalla polizia giudiziaria, relativamente alle quali opererebbe, in dibattimento, il divieto di testimonianza de relato di cui all'art. 195, comma 4, c.p.p., non essendovi ragione di dubitare che dette dichiarazioni abbiano un'alta probabilità di divenire prove in sede dibattimentale, mediante l'assunzione come testimone della persona dalla quale esse sono state rese.
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