Cass. pen. n. 30179 del 28 agosto 2002
Testo massima n. 1
Il rinvio a giudizio dell'imputato, pur dopo l'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479 che ha, tra l'altro, inserito l'art. 421 bis e sostituito gli artt. 422 e 25 del codice di rito, non implica necessariamente il riconoscimento del requisito dei gravi indizi di colpevolezza previsto dall'art. 273, comma 1, c.p.p. per l'applicazione ed il mantenimento delle misure cautelari personali, per cui rimane valida la disciplina scaturita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 71/1996 con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 c.p.p. nella parte in cui non prevedevano la possibilità di valutare, pur dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, la sussistenza o meno del suddetto requisito.
Testo massima n. 2
In tema di misure cautelari personali, qualora vi sia stato annullamento con rinvio di una ordinanza per difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice di rinvio non è tenuto ad un nuovo esame sul punto, ove la questione risulti superata per fatti sopravvenuti alla pronuncia di annullamento.
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