Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7266 del 20 gennaio 2000

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7266 del 20 gennaio 2000

Testo massima n. 1

Avuto riguardo alla disciplina dettata dall’art. 435, comma 1, c.p.p., secondo la quale, anche sulla base di fonti di prova acquisite dal pubblico ministero in assenza di preventiva autorizzazione alla riapertura delle indagini, può essere disposto, previa revoca della sentenza di non luogo a procedere, il rinvio a giudizio dell’imputato, deve ritenersi che a maggior ragione gli stessi elementi possano essere utilizzati come gravi indizi di colpevolezza per l’applicazione di una misura cautelare.

Testo massima n. 2

L’art. 300, comma 5, c.p.p., nel prevedere la possibilità che l’imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia sottoposto, in caso di successiva condanna, a misure coercitive, non preclude affatto la possibilità che tali misure vengano disposte anche in assenza di detta condanna, quando trattisi di soggetto al quale esse non siano mai state applicate in precedenza per lo stesso fatto.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze