Cass. pen. n. 7266 del 20 gennaio 2000
Testo massima n. 1
Avuto riguardo alla disciplina dettata dall'art. 435, comma 1, c.p.p., secondo la quale, anche sulla base di fonti di prova acquisite dal pubblico ministero in assenza di preventiva autorizzazione alla riapertura delle indagini, può essere disposto, previa revoca della sentenza di non luogo a procedere, il rinvio a giudizio dell'imputato, deve ritenersi che a maggior ragione gli stessi elementi possano essere utilizzati come gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione di una misura cautelare.
Testo massima n. 2
L'art. 300, comma 5, c.p.p., nel prevedere la possibilità che l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia sottoposto, in caso di successiva condanna, a misure coercitive, non preclude affatto la possibilità che tali misure vengano disposte anche in assenza di detta condanna, quando trattisi di soggetto al quale esse non siano mai state applicate in precedenza per lo stesso fatto.
Testo massima n. 3
La mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è annoverabile fra le ragioni meramente formali di annullamento dell'ordinanza applicativa di misura cautelare, la cui riscontrata sussistenza non impedisce la reiterazione della suddetta ordinanza.
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