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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2006 del 2 settembre 1996

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2006 del 2 settembre 1996

Testo massima n. 1

In tema di misure cautelari, i gravi indizi di colpevolezza che giustificano l’emissione della misura possono essere legittimamente tratti da un giudizio ragionevolmente probabilistico che tenga conto delle massime di esperienza, cioè della verifica empirica della probabile sussistenza di una situazione di fatto basata sull’id quod plerumque accidit, ma non è consentito equiparare la massima di esperienza ad una congettura, facendo discendere una conseguenza univoca da una premessa ipotetica attraverso un procedimento sillogistico in cui rimane incerto il primo termine del sillogismo. [ Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale della libertà che aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato di corruzione sul presupposto dell’asserito esborso di somme di denaro per fini corruttivi dedotto dalla accertata percezione sine titulo di ingenti somme di denaro da parte di soggetto che plausibilmente avrebbe potuto operare da intermediario senza che fosse accertata la sicura partecipazione di un pubblico ufficiale nel fatto di corruzione, indipendentemente dalla sua identità fisica, né l’atto illecitamente retribuito ].

Testo massima n. 2

La natura pienamente devolutiva del riesame demandato al tribunale della libertà comporta la completa integrazione del provvedimento originario con quello emesso dal tribunale. Ciò comporta da una parte che la rilevata nullità del provvedimento del tribunale della libertà in sede di ricorso per cassazione non determina la riviviscenza dell’ordinanza impositiva o la necessità di esaminare le argomentazioni della prima non analizzate o recepite dalla seconda, dall’altra parte impone al tribunale della libertà, quando rilevi motivi di nullità derivanti da carenze di motivazione dell’ordinanza, di procedere all’integrazione della motivazione e non di dichiarare, se non in via del tutto incidentale e transitoria, la nullità dell’ordinanza impositiva. Tale regime non è stato modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, che pure ha maggiormente definito, sanzionandoli con la nullità, gli obblighi di motivazione che incombono al giudice nell’emettere l’ordinanza e impone di dichiararne la nullità in sede di appello o di ricorso per saltum.

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