Cass. civ. n. 3734 del 20 aprile 1994

Sezione Unite

Testo massima n. 1


La controversia promossa da un dipendente dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, per conseguire dall'Amministrazione medesima, nella sua qualità di gestrice dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (art. 127 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), la corresponsione di una rendita per invalidità derivante da infortunio sul lavoro, si ricollega a posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto previdenziale, autonomo e distinto da quello di pubblico impiego (nonostante il cumulo, da parte dell'Amministrazione, della qualità di datore di lavoro e di assicuratore), e pertanto, spetta alla cognizione del giudice ordinario, essendo in contrario irrilevante, nel caso di infortunio in itinere, l'atto amministrativo con il quale il dipendente sia stato autorizzato a risiedere fuori dalla sede di lavoro con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti. (Principio enunciato in relazione a fattispecie anteriore alla trasformazione dell'Amministrazione P.T. in ente pubblico economico ai sensi del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con L. 29 gennaio 1994, n. 71).

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE