14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 752 del 1 aprile 1994
Testo massima n. 1
Agli effetti dell’indagine in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, necessari, ai sensi del primo comma dell’art. 273 c.p.p. per l’emissione della misura cautelare, si richiede che da essi possa trarsi il convincimento della elevata probabilità che il reato sia attribuibile all’indagato e non già della certezza, necessaria, poi, in sede di giudizio, per l’affermazione di responsabilità. Siffatto principio trova supporto, da un lato, nella norma — l’art. 274, lettera a ] c.p.p. — per la quale la misura cautelare può essere, tra l’altro, disposta allorquando sussistono inderogabili esigenze afferenti situazioni di concreto pericolo per l’acquisizione della prova [ dal che si desume che questa non è ancora costituita, ma solo costituenda ] e, dall’altro, nella manifesta non estensibilità alle misure cautelari della norma — l’art. 530, secondo comma, c.p.p. — per la quale anche la insufficienza o contradditorietà della prova importa l’assoluzione dell’imputato.
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