Cass. pen. n. 626 del 29 marzo 1994
Testo massima n. 1
Al fine della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza, la cui sussistenza è richiesta dall'art. 273 c.p.p. quale condizione per l'applicabilità delle misure cautelari personali, i diversi dati probatori non vanno considerati svincolati gli uni dagli altri ma globalmente, di modo che, quantunque valutati singolarmente possano sembrare dotati di non apprezzabile rilevanza, mediante la reciproca integrazione e l'organico coordinamento assumano ugualmente la valenza necessaria.