Cass. pen. n. 303 del 11 marzo 1994

Testo massima n. 1


Il termine «indizi» ha valore e significato diversi, secondo che con esso si voglia far riferimento agli elementi di prova necessari e sufficienti per affermare la responsabilità di un soggetto in ordine a reati ascrittigli, ovvero a quelli legittimanti una misura cautelare coercitiva. In quest'ultimo caso la parola «indizi» fa riferimento ad ogni elemento probatorio, di qualsiasi natura, tale da far apparire probabile la responsabilità dell'indagato in ordine ai fatti per i quali si procede.

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