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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 422 del 8 marzo 1994

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 422 del 8 marzo 1994

Testo massima n. 1

La motivata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per uno soltanto dei reati in relazione ai quali è stata disposta l’applicazione di una misura cautelare non esime il giudice dall’obbligo di motivare anche in ordine agli indizi relativi agli altri reati. L’inosservanza di tale obbligo rende il provvedimento annullabile, in sede di legittimità, nella parte relativa ai detti ultimi reati.

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