Cass. civ. n. 15041 del 29 maggio 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITA' - FIGLI Pensione di reversibilità - Ultradiciottenni inabili e viventi a carico - Presupposto di fatto della "vivenza a carico" - Estremi - Accertamento riservato al giudice di merito.


In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile; tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 9237 del 2018

Normativa correlata

Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST.
Legge 04/04/1952 num. 218 CORTE COST.
Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST.

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