Cass. pen. n. 6586 del 9 luglio 1997

Testo massima n. 1


Anche in tema di misure cautelari la chiamata in correità è una prova minore rispetto a quella desumibile da un'ordinaria dichiarazione testimoniale e deve perciò essere riscontrata da elementi di prova che si muovano nella stessa direzione della chiamata, cioè che attingano il chiamato e lo attingano nel senso voluto dalla chiamata, in modo da far ritenere quest'ultima certa, almeno nella fase del giudizio.

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