Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3951 del 25 luglio 1996

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3951 del 25 luglio 1996

Testo massima n. 1

In sede cautelare non è necessario che i riscontri riguardino in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato, poiché l’assenza di quest’ultimo requisito — nell’ipotesi in cui non risultino elementi contrari al coinvolgimento di costui — non esclude, di per sè, anche per la naturale incompletezza delle indagini, l’attendibilità complessiva della chiamata, una volta che la stessa sia stata accertata, sotto il profilo intrinseco, e sia confortata da riscontri, attinenti allo svolgimento dei fatti, tali da confermare
ab extrinseco la credibilità della chiamata, considerata nel suo complesso, in modo da allontanare, a livello indiziario, il sospetto che il chiamante in correità possa aver mentito.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze