Cass. pen. n. 3951 del 25 luglio 1996

Testo massima n. 1


In sede cautelare non è necessario che i riscontri riguardino in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato, poiché l'assenza di quest'ultimo requisito — nell'ipotesi in cui non risultino elementi contrari al coinvolgimento di costui — non esclude, di per sè, anche per la naturale incompletezza delle indagini, l'attendibilità complessiva della chiamata, una volta che la stessa sia stata accertata, sotto il profilo intrinseco, e sia confortata da riscontri, attinenti allo svolgimento dei fatti, tali da confermare ab extrinseco la credibilità della chiamata, considerata nel suo complesso, in modo da allontanare, a livello indiziario, il sospetto che il chiamante in correità possa aver mentito.

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