Cass. pen. n. 2923 del 21 settembre 1995

Testo massima n. 1


In tema di applicazione di misure cautelari personali, è carente e manifestamente illogica la motivazione circa la sussistenza delle esigenze di cui all'art. 274 c.p.p. che si limiti a mere formule di stile, senza indicare, con specifico riferimento al fatto contestato ed alla personalità dell'indagato, gli elementi concreti che imponevano l'adozione del provvedimento restrittivo.

Testo massima n. 2


In tema di applicazione di misure cautelari personali, il riscontro alla chiamata in correità non può essere dato dalla stessa chiamata, né dal generico e vago riferimento ad abitudini di vita, più o meno «aspecifiche» dell'indagato, e che nulla hanno a che fare con l'episodio oggetto d'imputazione.

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