Art. 274 – Codice di procedura penale – Esigenze cautelari
1. Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova [292, 301], fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio [292]. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti ;
b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione . Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede;
c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede . Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare [284, 285, 286] sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali é prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anniovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 11031/2018
In tema di esigenze cautelari, allorchè si procede per reati consumati all'interno di "relazioni strette" (nella specie, maltrattamenti in famiglia), la funzione preventiva della misura ha una direzione cautelare specifica, funzionale a contenere una pericolosità "mirata", orientata nei confronti di una specifica persona, sicchè la concretezza del pericolo e la sua attualità possono escludersi solo in presenza di elementi che indichino la recisione della relazione nella quale si è manifestata la condotta criminosa.
Cass. civ. n. 9382/2018
In tema di esigenze cautelari, ai fini del giudizio prognostico ex art. 274 cod. proc. pen. non è preclusa la valutazione di una precedente condanna per la quale sia intervenuta la riabilitazione, potendo desumersi dalla stessa la possibilità di commissione di ulteriori reati da parte del riabilitato.
Cass. civ. n. 48103/2018
In tema di misure cautelari, il pericolo di fuga di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (nel testo modificato dalla l. 16 aprile 2015, n. 47), oltre che concreto, dev'essere anche attuale, ma tale requisito non comporta necessariamente l'esistenza di condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici, essendo sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivo intervento cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito aveva fondato il pericolo di fuga su dati obiettivi, quali il pregresso trasferimento in Spagna dell'imputato, lo svolgimento in quel paese di attività criminale quale fattore indicativo dell'instaurazione di una rete di collegamenti, il suo passato delinquenziale e l'entità della pena inflittagli).
Cass. civ. n. 55216/2018
In tema di esigenze cautelari - ove l'indagato sia dedito, per il suo "modus vivendi", a commettere delitti in modo continuativo e seriale - il giudizio sul pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità dell'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati ambientali o di contesto, nonché dalle modalità dei fatti per cui si procede. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva ritenuto sussistente il requisito di attualità del pericolo di recidiva in relazione a un soggetto stabilmente dedito ad attività di cd. "guardiania", nel contesto di un'associazione per delinquere finalizzata ad attività estorsive nei confronti dei proprietari terrieri).
Cass. civ. n. 34154/2018
In tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie.
Cass. civ. n. 18496/2017
In tema di misure cautelari, il requisito della attualità del pericolo di fuga di cui all'art. 274, comma primo, lettera b), cod. proc. pen. (nel testo modificato dalla legge n. 47 del 2015), richiede la formulazione di un giudizio prognostico in base al quale ritenere, senza il ricorso a formule astratte e non verificabili in concreto, che sia imminente la sottrazione dell'indagato al processo e, in caso di condanna, alla irrogazione della pena. (In applicazione del principio, la S.C.ha censurato l'ordinanza che aveva desunto il pericolo di fuga di una cittadina rumena principalmente dalla sua facilità di spostamento all'estero, laddove dagli atti risultava che la stessa si era limitata ad attivarsi per il trasferimento presso la nazione di provenienza dei profitti illecitamente conseguiti).
Cass. civ. n. 12618/2017
In tema di esigenze cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone la previsione, in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie, e la relativa prognosi comporta la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede, mentre, nelle ipotesi in cui tale preliminare valutazione sia preclusa, in ragione delle peculiarità del caso di specie, il giudizio sulla sussistenza dell'esigenza cautelare deve fondarsi su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, e idonei a dar conto della continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi dell'effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione.
Cass. civ. n. 11511/2017
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'impugnata ordinanza del tribunale del riesame, che, nel confermare la misura custodiale disposta dal G.I.P. nei confronti dell'indagato per fatti di furto in abitazione, aveva argomentato l'attualità del pericolo di recidiva - nonostante la confessione resa e l'emergenza di un solo lontano precedente - dalla particolare spregiudicatezza dimostrata dal medesimo, sfuggito alla cattura in occasione della perpetrazione del primo furto e nondimeno pronto, a distanza soltanto di qualche giorno, a commetterne un altro).
Cass. civ. n. 29477/2017
In tema di misure cautelari personali, il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen., per l'applicazione delle stesse, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'"id quod plerumque accidit", che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione delle esigenze cautelari fondata sul persistente inserimento dell'indagato nell'amministrazione comunale nella quale i reati erano stati commessi e dei conseguenti rapporti con altri soggetti presenti nell'organigramma dell'ente, aventi la veste di persone informate sui fatti).
Cass. civ. n. 49038/2017
Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati.
Cass. civ. n. 51030/2017
In tema di esigenze cautelari, l'esistenza di un procedimento pendente a carico dell'indagato per reati ai danni della medesima persona offesa costituisce un elemento rilevante ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere - applicata all'indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e tentato omicidio commessi ai danni della moglie separata - fondato, nonostante la condizione di formale incensuratezza dell'indagato, sulla circostanza della pendenza di altro procedimento per i delitti di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori nei confronti della medesima persona offesa).
Cass. civ. n. 23346/2017
E legittima l'adozione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nei confronti di persona già sottoposta al divieto, disposto dal questore, ai sensi dell'art. 6, comma quinto, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere a manifestazioni sportive, con relativo obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione degli incontri di calcio (DASPO), in quanto si tratta di misure differenti che non si sovrappongono.
Cass. civ. n. 18745/2016
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. (Nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure l'ordinanza cautelare che aveva valorizzato le specifiche modalità di realizzazione delle numerose e reiterate condotte criminose e dei comportamenti successivi ai fatti, oltre al contesto in cui i reati erano maturati e alla personalità spiccatamente delinquenziale del ricorrente, elementi, questi, ritenuti idonei a "neutralizzare" il carattere risalente dei precedenti, rendendo, così, concreto ed attuale il pericolo di recidiva). (Conf. n..18746/16 n.m.).
Cass. civ. n. 53645/2016
In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice).
Cass. civ. n. 8211/2016
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, non meramente congetturali, attinenti al caso di specie, che rendano tale esigenza reale ed attuale, cioè effettiva nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione dell'ordinanza del riesame in cui il Tribunale, pur confermando la misura custodiale in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, aveva omesso di indicare gli elementi specifici dai quali desumere l'attualità del rischio di reiterazione dei reati nonostante la intervenuta sospensione degli indagati dall'incarico pubblico).
Cass. civ. n. 28153/2015
Il principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermato dalla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali, che è regolata dal principio "tempus regit actum". (Fattispecie relativa agli effetti della modifica normativa dell'art. 274 c.p.p. realizzata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, artt. 1 e 2, considerati dalla S.C. non applicabili per la valutazione della legittimità della misura cautelare impugnata, adottata in epoca antecedente la novella legislativa).
Cass. civ. n. 6510/2015
È illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cautelare motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura in ragione della corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un criterio aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l'applicazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento impugnato, nel quale erano espresse - sia pur in forma stringata - valutazioni in ordine alla persistenza e consistenza delle esigenze cautelari, come accertate alla luce del cosiddetto giudicato cautelare).
Cass. civ. n. 40994/2015
A seguito di convalida dell'arresto per il delitto di evasione il giudice può disporre, una volta riscontrate le esigenze cautelari, la misura della custodia in carcere anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 274, comma primo lett. c), oltre che a quelli fissati dall'art. 280, cod. proc. pen., in applicazione dell'art. 391, comma quinto, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 20405/2014
È legittima l'applicazione di una misura cautelare coercitiva a persona che ricopre un ufficio elettivo per diretta investitura popolare, nonostante il divieto previsto dall'art. 289, comma terzo, c.p.p., di applicare a tale soggetto la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio; tale disposizione, infatti, non può essere interpretata in termini estensivi, pena la violazione del principio di uguaglianza. (Fattispecie relativa ad ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti di un consigliere regionale).
Cass. civ. n. 3661/2014
Ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo. (Fattispecie relativa ad indagato per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, privo di precedenti penali, ma che alla luce delle indagini, era risultato legato con i fornitori dello stupefacente da radicati rapporti).
Cass. civ. n. 2691/2014
Il pubblico ministero che abbia richiesto una misura per plurime esigenze cautelari ha interesse ad impugnare l'ordinanza del G.i.p. che abbia adottato la misura richiesta, ma soltanto per l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. e non anche per quelle di cui alle lett. a) e c), potendo l'unica esigenza riconosciuta sussistente dal giudice venire meno in seguito ai successivi sviluppi processuali.
Cass. civ. n. 3503/2014
La misura coercitiva del divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.) può essere applicata, nelle ipotesi in cui si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 280 c.p.p., quando dagli atti emerga un concreto e attuale pericolo che l'imputato si dia alla fuga all'estero, e non per il soddisfacimento delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p..
Cass. civ. n. 41606/2013
In tema di esigenze cautelari, il pericolo attuale e concreto per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto per l'emissione di una misura cautelare personale dall'art. 274, lett. a) cod.proc.pen., è riferibile non solo a condotte proprie dell'indagato, ma anche a quelle di eventuali coindagati volte ad inquinare, nell'interesse comune, il quadro probatorio emergente nella fase delle indagini preliminari.
Cass. civ. n. 26231/2013
In tema di esigenze cautelari, lo stato di detenzione per altra causa, anche per effetto di condanna definitiva, non impedisce la configurabilità né del pericolo di fuga, né del pericolo di reiterazione di condotte criminose, in considerazione dei molteplici benefici che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario.
Cass. civ. n. 15667/2013
In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta ulteriori reati della stessa specie, il requisito della "concretezza", cui si richiama l'art. 274, comma primo, lett. c), c.p.p., non si identifica con quello di "attualità" derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, essere riconosciuto alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano elementi "concreti" (cioè non meramente congetturali) sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati che offendono lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede.
Cass. civ. n. 6780/2012
I gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'applicazione di una misura cautelare, possono essere desunti anche dal semplice dispositivo di una sentenza di condanna, ancorchè non sia stata ancora depositata la motivazione.
Cass. civ. n. 6566/2012
Ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali inerenti a reati contro la P.A., la prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'indagato non è di per sé impedita dalla circostanza che egli abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva posto in essere la condotta addebitata, purché sussista il rischio concreto che ulteriori reati dello stesso tipo siano resi probabili da una posizione soggettiva che consenta all'agente di mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche dotate dello stesso rilievo ed offensive della medesima categoria di beni. (In applicazione di tale principio, è stata ritenuta rilevante la posizione di consulente dell'amministrazione, privo di un preciso mansionario, sul presupposto che la stessa consentirebbe la permanenza di relazioni con amministratori e privati al fine di commettere reati della stessa specie).
Cass. civ. n. 1724/2012
In tema di mandato di arresto europeo, la sussistenza del pericolo di fuga che legittima l'emissione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 9, comma quarto, della L. n. 69/2005, ben può desumersi dal richiamo all'entità della pena applicabile per effetto della sentenza di condanna posta alla base della procedura di consegna. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. esecutivo emesso dalle autorità rumene).
Cass. civ. n. 4996/2010
In tema di misure cautelari emesse in relazione ad un mandato di arresto europeo, il rinvio contenuto nell'art. 9 L. 22 aprile 2005, n. 69, alle disposizioni dell'art. 274, comma primo, lettera b) c.p.p. comporta l'obbligo per il giudice di motivare congruamente in ordine alla sussistenza di un concreto pericolo di fuga, ma non implica l'ulteriore conseguenza di circoscrivere la possibile applicazione della misura cautelare all'ipotesi in cui "ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione".
Cass. civ. n. 39823/2008
In tema di esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a ) c.p.p. non concreta un pericolo attuale per la genuinità della prova la predisposizione, da parte dell'indagato, di versioni dei fatti, pur se mendaci, dirette a sminuire la portata o l'attendibilità di quanto riferito dalla parte lesa o da altri testi, rappresentando tali attività esercizio del diritto di difesa dell'imputato. (Nella specie, da intercettazioni telefoniche erano tra l'altro risultate conversazioni tra gli indagati finalizzate a concordare versioni comuni anche attraverso il tentativo di contattare le parti lese ).