Cass. pen. n. 3273 del 3 dicembre 1996

Testo massima n. 1


In tema di applicazione delle misure cautelari non è fatto obbligo al pubblico ministero — neppure dopo la riforma dell'art. 291 c.p.p. attuata con la legge 8 agosto 1995, n. 332 — di allegare alla richiesta presentata al giudice per le indagini preliminari tutte le intercettazioni telefoniche effettuate nei confronti dell'indagato, ben potendo la discovery limitarsi alle sole conversazioni utilizzate per formulare l'istanza, fermo restando comunque il dovere dello stesso pubblico ministero di esibire anche gli elementi oggettivamente favorevoli all'indagato.

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