14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3634 del 27 novembre 1995
Testo massima n. 1
Nel caso di riconoscimento fotografico a carico dell’indagato raccolto dalla autorità di polizia per delega del pubblico ministero ex art. 370 c.p.p., la descrizione ed i riferimenti contestualmente effettuati da chi ha operato il riconoscimento stesso al fine di corredarlo dei dati concernenti l’identità e l’esatta individuazione della persona riconosciuta, anche a mezzo di indicazioni afferenti la sua vita di relazione, non abbisognano di ulteriore delega essendo inerenti al contenuto dell’atto delegato a tenore dell’art. 348, comma 3, c.p.p. secondo cui, dopo l’intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti delegati e tutte le attività di indagine che, anche nell’ambito delle direttive impartite, sono necessarie per l’accertamento dei reati. [ Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che correttamente un riconoscimento quale quello di cui sopra e le relative dichiarazioni allo stesso connesse fossero stati presi in considerazione quali componenti il quadro indiziario a carico dell’indagato ai fini dell’applicazione alla custodia cautelare in carcere ].
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