Cass. civ. n. 15100 del 29 maggio 2024

Testo massima n. 1


PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Inammissibilità - Nozione - Vizio di omessa pronuncia o carenza di motivazione - Esclusione - Obbligo del giudice di merito di verificare unicamente l'effettiva esistenza dell'invalidità denunciata - Sussistenza - Fattispecie.


L'inammissibilità è una invalidità specifica delle domande e delle eccezioni delle parti ed è pronunciata nel caso in cui manchino dei requisiti necessari a renderle ritualmente acquisite al tema del dibattito processuale; pertanto, se il giudice di merito omette di pronunciarsi su un'eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non è impugnabile per l'omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma unicamente per l'invalidità già vanamente eccepita, in quanto ciò che rileva non è il tenore della pronuncia impugnata, bensì l'eventuale esistenza appunto di tale invalidità. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che accogliendo la domanda aveva adottato una implicita decisione di rigetto della questione processuale relativa alla tardività dell'impugnazione, senza che, in sede di legittimità, fosse stata nuovamente censurata detta questione, dolendosi il ricorrente della pretesa omissione di pronuncia al riguardo).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 15843 del 2015

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 346
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 112

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